Cassazione Civile, Ordinanza n. 04874/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione, insieme agli atti presupposti (ruoli e cartella esattoriale) relativi a tributi vari, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo con l'intimazione. Dopo un primo rigetto, la CTR aveva dichiarato la nullità del primo giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, rimettendo la causa al primo giudice; poi, riassunto il processo con integrazione del contraddittorio, sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue domande. In cassazione il ricorrente articolava dodici motivi, ma in memoria dichiarava cessata la materia del contendere per un ruolo (relativo a tassa rifiuti e tributo provinciale 2006) e rinunciava a sette motivi. Sui motivi residui deduceva, in sintesi: omessa pronuncia e violazione delle norme sul litisconsorzio/processo tributario per avere la CTR considerato necessaria la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate e disposto la rimessione al primo giudice; nullità derivata degli atti presupposti e dell'intimazione; difetto di motivazione dell'intimazione; invalidità della notificazione della cartella per mancata prova della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai crediti iscritti nel ruolo n. 471, ha preso atto della rinuncia ai motivi dal quinto al dodicesimo e ha dichiarato inammissibili i motivi residui (primo, secondo, terzo, quarto e sesto). Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che le questioni dei primi due motivi fossero coperte da giudicato interno formatosi sulla precedente decisione della CTR che aveva disposto la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; ha inoltre ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi terzo e sesto, perché non era stata trascritta integralmente la relata di notifica della cartella, e inammissibile anche il quarto motivo per insufficiente riproduzione dell'intimazione. In ogni caso, ha osservato che l'intimazione di pagamento è atto vincolato, congruamente motivato mediante richiamo alla cartella presupposta notificata, e che la motivazione sull'importo degli interessi deriva da criteri legali predeterminati. Non è stata applicata la maggiorazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la declaratoria era parziale (cessazione di materia del contendere + inammissibilità, non rigetto integrale o improcedibilità).
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere di chiamare in causa l'ente impositore graverebbe sull'agente della riscossione; la Corte non accoglie la tesi e rileva il giudicato interno sulla questione
richiamato dal ricorrente per sostenere che incomberebbe all'agente della riscossione la prova dei presupposti e della validità degli atti; la Corte non decide nel merito per inammissibilità dei motivi
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
consente la rimessione al primo giudice nei casi tassativi; la CTR aveva applicato la norma ritenendo necessario l'integrazione del contraddittorio
richiamato come parametro di omessa pronuncia; la Corte ritiene inammissibili le doglianze per giudicato interno o difetto di specificità
art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992
norma invocata per l'impugnabilità degli atti della riscossione; la censura è dichiarata inammissibile
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di termini e impugnazione; la censura è dichiarata inammissibile
artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamati dal ricorrente in relazione a ruolo e cartella; la Corte non esamina il merito per inammissibilità
invocato sul requisito di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ricorda che l'intimazione è atto vincolato motivato dal richiamo alla cartella
invocato sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ribadisce sufficienza del richiamo alla cartella presupposta
richiamato dal ricorrente sulla notificazione; motivo dichiarato inammissibile
richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notificazione; motivo dichiarato inammissibile
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
norma sulla notificazione della cartella esattoriale richiamata in più motivi; la Corte dichiara inammissibili le censure per difetto di specificità
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la disciplina delle notificazioni tributarie; la Corte non entra nel merito dei vizi prospettati
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
invocato sulla procedura notificatoria; la censura è dichiarata inammissibile
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme agli artt. 2712 e 2719 c.c. sulla prova documentale; motivo rinunciato nel corso del giudizio
richiamati sulla efficacia probatoria delle copie e delle riproduzioni; motivo rinunciato
art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla L. n. 30 del 1997
richiamato nel motivo rinunciato; nessuna statuizione di merito
art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato nel motivo rinunciato; nessuna statuizione di merito
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel dodicesimo motivo, poi rinunciato
ha regolato la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria
art. 372, secondo comma, c.p.c.
consente il deposito documentale volto a provare il sopravvenuto difetto di interesse e la cessazione parziale della materia del contendere
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone il requisito di specificità e di autosufficienza del ricorso; la mancata trascrizione integrale degli atti notificatori rende inammissibili i motivi
art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per affermare che il calcolo degli interessi tributari è predeterminato ex lege
art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per affermare che il calcolo degli interessi è una mera operazione matematica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché la definizione del giudizio non è stata un rigetto integrale o una improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la questione sulla necessità del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, se decisa con una precedente pronuncia che dispone la rimessione al primo giudice, forma giudicato interno se non impugnata nei modi e nei tempi dovuti.
- Le censure di legittimità che investono la notificazione di cartella o atto presupposto sono inammissibili se il ricorrente non trascrive integralmente nel ricorso gli atti e le relate rilevanti, perché il controllo di cassazione deve poter avvenire sulla sola lettura del ricorso.
- L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato: la sua motivazione è di regola sufficiente quando rinvia alla cartella di pagamento presupposta già notificata, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
- In materia tributaria, quando la base normativa del computo degli interessi è predeterminata dalla legge, il relativo calcolo non richiede un'esplicita illustrazione analitica nell'atto, essendo riconducibile a operazione matematica derivante da parametri legali.
- La parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuto sgravio di alcuni crediti può essere documentata in cassazione con produzione ex art. 372 c.p.c., essendo un fatto processuale incidente sull'interesse all'impugnazione.
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