Cassazione Civile, Ordinanza n. 04838/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di accesso fiscale presso un esercizio commerciale, l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'esercizio di attività di intermediazione nel booking di scommesse tramite un allibratore estero, in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'art. 88 TULPS, e notificava un avviso di accertamento relativo a pretese tributarie in materia di imposta sui giochi e scommesse. La società impugnava l'atto, ma i giudici di merito respingevano sia il ricorso sia l'appello. In Cassazione la società articolava cinque motivi: i primi tre miravano a contestare, sotto vari profili di violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame e errori processuali, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; il quarto denunciava l'uso delle presunzioni e la valutazione probatoria in relazione alla pretesa evasione; il quinto censurava la mancata ammissione/valutazione di specifici mezzi istruttori e profili processuali connessi. La Corte rilevava che le censure erano in gran parte cumulative, dirette a una rivalutazione del merito, non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per i vizi motivazionali e di omesso esame, precluse anche dalla doppia conforme.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi, osservando che essi erano inestricabilmente sovrapposti tra violazioni di legge, errori processuali e censure motivazionali, introducevano questioni di merito non scrutinabili in cassazione, non si misuravano con la ratio decidendi della sentenza di appello e, quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, cadevano nella preclusione della doppia conforme. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, nonché al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, oltre agli ulteriori importi di legge.
Norme richiamate
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972
richiamati come base del potere di accesso e verifica fiscale nei locali dell'esercizio commerciale
richiamato quale autorizzazione mancante per l'attività di raccolta/intermediazione di scommesse
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 504/1998
invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla disciplina dell'imposta contestata
richiamati nei motivi di ricorso per contestare valutazione e apprezzamento delle prove
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova
richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e carenza motivazionale
richiamato sulla prova documentale e sull'efficacia dell'atto pubblico
richiamato per la fede privilegiata dell'atto pubblico
richiamato per asserita mancanza o insufficienza della motivazione della sentenza
richiamato come norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione
richiamato sulla prova per presunzioni semplici
richiamato sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
richiamato in relazione a un profilo istruttorio dedotto nel quinto motivo
richiamato in relazione ai poteri istruttori e/o di produzione nel processo tributario
richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso
applicato per la condanna aggravata conseguente alla definizione conforme alla proposta acceleratoria, qualificata come ipotesi di abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che cumulino in modo indistinto censure eterogenee di violazione di legge, vizio di motivazione ed errori processuali, senza una chiara scomposizione delle doglianze e una specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, solleciti in realtà una nuova valutazione del merito e delle prove, poiché tale attività è estranea al giudizio di legittimità.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata: se attinge questioni estranee all'argomentazione decisiva posta a base del provvedimento, integra un "non motivo" e comporta inammissibilità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza di merito sia sorretta da doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le due decisioni nei limiti consentiti dalla legge processuale.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su prova diretta dell'illecito o dell'evasione, è inammissibile censurare la pronuncia come se si fosse basata su una mera inferenza presuntiva, ove tale presupposto non corrisponda alla motivazione effettiva.
- La mancata adesione alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ove la decisione finale confermi la manifesta infondatezza o inammissibilità rilevata, può giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quale ipotesi di abuso del processo.
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