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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04845/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2006 con cui l’Ufficio recuperava a tassazione una maggiore plusvalenza ritenuta realizzata con la vendita, a titolo oneroso, di una quota indivisa pari a un terzo di un terreno edificabile sito in Bari. Il ricorso di cassazione era affidato a cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile; (2) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell’avviso per difetto di motivazione; (3) illegittimità della decisione per avere ritenuto legittimo un accertamento IRPEF fondato solo sul valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, con richiamo agli artt. 58 e 68 TUIR e alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 147/2015; (4) omessa pronuncia sulla correttezza del valore dichiarato nell’atto di vendita e sulla quantificazione del maggior valore; (5) omessa pronuncia sugli effetti di un giudicato favorevole relativo ad analogo avviso notificato alla comproprietaria del terreno. L’Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto invece dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela l’avviso impugnato; la stessa contribuente ha poi aderito a tale richiesta in memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, circostanza attestata da nota del 27 gennaio 2017. Conseguentemente, non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti, valorizzando il corretto comportamento processuale dell’Amministrazione. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della disposizione, applicabile solo a rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro dell’omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della motivazione

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, e 61

    richiamati nei motivi in tema di contenuto della sentenza tributaria e disciplina processuale applicabile

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58 e 68

    richiamati per contestare la legittimità dell’accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF

  • d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    richiamato come norma interpretativa invocata dalla ricorrente

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude l’attestazione perché prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità, con norma di carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica

Massime di principio

  • Quando l’ente impositore annulla in autotutela l’atto impugnato e entrambe le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • La cessazione della materia del contendere preclude la decisione sui motivi di ricorso, poiché viene meno l’oggetto attuale della controversia.
  • L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta tenendo conto del comportamento processuale corretto della parte pubblica, anche a prescindere da una valutazione di soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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