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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04858/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quell'ordinanza, a seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente avverso il decreto che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, la Corte aveva disposto la cassazione del provvedimento impugnato e aveva indicato, per errore, quale giudice di rinvio la Corte d'Appello di Catania in diversa composizione. La ricorrente ha chiesto la correzione sostenendo che il rinvio corretto dovesse essere disposto al Tribunale di Catania, ossia al giudice che aveva pronunciato il decreto ex art. 99 l. fall. all'esito dell'opposizione allo stato passivo. La Corte ha quindi esaminato se l'indicazione del giudice di rinvio e la qualificazione del provvedimento cassato come sentenza anziché decreto costituissero meri errori materiali correggibili ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che l'indicazione della Corte d'Appello di Catania era frutto di un evidente lapsus materiale, poiché il provvedimento cassato era in realtà il decreto del Tribunale di Catania reso in sede di opposizione allo stato passivo. Ha inoltre disposto d'ufficio la correzione dell'ulteriore errore relativo alla natura del provvedimento impugnato, da intendersi decreto e non sentenza. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione. La correzione deve essere annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza emendata.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    richiamato come base del decreto emesso dal Tribunale all'esito dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come fondamento della correzione d'ufficio dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di cassazione

  • Cass. n. 12184 del 2020

    richiamata per affermare che nel procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in una pronuncia di legittimità è correggibile quando risulti evidente dal complesso dell'atto e dal contesto motivazionale che la decisione volesse riferirsi a un diverso giudice o a un diverso tipo di provvedimento.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la Corte può procedere anche d'ufficio alla rettifica di indicazioni palesemente incongrue, purché il contraddittorio sia ritualmente instaurato mediante comunicazione alle controparti.
  • Quando l'errore incide solo sull'indicazione del giudice di rinvio o sulla qualificazione formale del provvedimento impugnato, la correzione non modifica la sostanza della decisione già assunta sul ricorso principale.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è, di regola, dovuta una pronuncia sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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