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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04848/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione IRPEF 2005 di un pensionato, in relazione a prestazioni pensionistiche complementari erogate in capitale da un fondo integrativo al quale era iscritto dal 1972. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella in primo grado e la CTR Toscana aveva confermato la decisione, ritenendo che, per effetto dell’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005, l’Agenzia non fosse più legittimata a riliquidare l’IRPEF sulle prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2007 se entro tale data non era stata iscritta a ruolo la maggiore imposta. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 252/2005: secondo la ricorrente, la norma avrebbe reso non più utilizzabile il vecchio criterio di riliquidazione dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, TUIR, ma non avrebbe escluso ogni forma di riliquidazione, restando applicabili i criteri transitori e quelli richiamati dalla circolare 70/E/2007, specie per i cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, denunciando omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su eccezioni relative al difetto di motivazione della cartella e all’illegittimità di interessi e sanzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del contribuente, rilevandone anche la tardività rispetto ai termini di deposito/notifica e ribadendo l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa su questioni assorbite. Ha invece accolto il ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo corretta l’interpretazione secondo cui, per i vecchi iscritti a vecchi fondi pensionistici complementari, continua ad applicarsi il regime tributario previgente per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, secondo la disciplina transitoria dell’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, e non l’opposta preclusione affermata dalla CTR. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi espressi e provvedere anche sulle spese. È stata inoltre data attestazione ai fini del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata solo per descrivere il controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.

  • art. 20, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Vecchio criterio di riliquidazione dell’imposta sulle prestazioni pensionistiche complementari, basato sull’aliquota media dei cinque anni precedenti; la Corte chiarisce che esso non si applica più per le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2007 se non sia stata iscritta a ruolo la maggiore imposta entro tale data.

  • art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252 del 2005

    Esclude la riliquidazione prevista dal previgente art. 20 TUIR per le prestazioni pensionistiche complementari erogate anteriormente al 1° gennaio 2007, quando a tale data gli uffici non abbiano ancora iscritto a ruolo le maggiori imposte dovute.

  • art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252 del 2005

    Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti alla data della legge n. 421/1992, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a tale data.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005

    Nuovo regime agevolato delle prestazioni pensionistiche complementari, richiamato dalla Corte come disciplina non applicabile al caso di specie per i montanti maturati fino al 2006.

  • art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per il trattamento di tassazione separata della sorte capitale secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato insieme all’art. 16 per la tassazione separata degli importi maturati secondo il regime previgente.

  • art. 6 L. n. 482 del 1985

    Richiamata per la ritenuta del 12,50% sulla parte di rendimento delle prestazioni in forma di capitale nei regimi previdenziali complementari considerati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo del ricorso principale per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base dei motivi del ricorso incidentale per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente incidentale per lamentare omessa pronuncia su eccezioni non esaminate dalla CTR.

  • artt. 369, primo comma, 370, primo comma, e 371, primo comma, c.p.c.

    Richiamati per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso con ricorso incidentale condizionato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 383, primo comma, e 384, secondo comma, prima parte, c.p.c.

    Fondamento della cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il giudizio di rinvio nel processo tributario.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

    Norma richiamata per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’attestazione del presupposto del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Per le prestazioni pensionistiche complementari erogate anteriormente al 1° gennaio 2007, la disciplina applicabile va individuata secondo il regime transitorio dell’art. 23 d.lgs. n. 252/2005: per i vecchi iscritti a vecchi fondi, ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a quella data.
  • L’abrogazione del precedente criterio di riliquidazione dell’art. 20 TUIR non comporta, di per sé, il venir meno di ogni potere dell’Amministrazione finanziaria di determinare l’imposta sulle prestazioni previdenziali complementari, quando la disciplina transitoria consenta ancora l’applicazione del regime previgente.
  • Nei giudizi di cassazione, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite è inammissibile se quelle questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.
  • In presenza di contrasto tra la decisione di merito e un orientamento di legittimità già consolidato sulla stessa disciplina intertemporale, la Corte di cassazione può cassare con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia uniformandosi ai principi di diritto affermati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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