Cassazione Civile, Ordinanza n. 29102/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2015, scaturita da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e notificata via PEC. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) omessa pronuncia della CTR su un'eccezione relativa alla cartella e alla sua validità; 2) nullità della cartella per mancata prova della notifica della comunicazione di irregolarità/avviso bonario, ritenuta atto prodromico necessario; 3) illegittimità della notifica via PEC perché proveniente da un indirizzo mittente non inserito nei pubblici elenchi; 4) erronea liquidazione delle spese di lite in favore dell'agente della riscossione, assumendo che la mancata difesa a mezzo Avvocatura dello Stato impedisse la condanna alle spese. La Corte ha esaminato in via preliminare anche la domanda di adesione alla rottamazione quater, ritenendola non perfezionata per mancata prova del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non ha specificato il contenuto del motivo d'appello asseritamente non esaminato e ha confuso violazione di legge e omessa pronuncia. Il secondo è stato ritenuto infondato perché, nei controlli automatizzati ex art. 36-bis, la comunicazione di irregolarità è dovuta solo se emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o un risultato diverso rispetto a quello dichiarato; non è invece necessaria in caso di omessi o tardivi versamenti, come nella fattispecie. Il terzo motivo è stato rigettato perché l'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973 richiede l'iscrizione all'INI-PEC dell'indirizzo del destinatario, non del mittente; inoltre, la notificazione non era stata contestata quanto alla ricezione ed ogni eventuale irregolarità sarebbe stata comunque sanata dalla tempestiva impugnazione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la condanna alle spese in favore dell'agente della riscossione è conforme all'art. 15 d.lgs. 546/1992, che disciplina la rifusione delle spese anche quando l'ente sia assistito da propri funzionari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
nei controlli automatizzati è dovuta la comunicazione di irregolarità solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o di un risultato diverso rispetto a quello dichiarato; per omessi o tardivi versamenti la cartella può essere emessa senza previo avviso bonario
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo ritiene decisivo ai fini della censura esaminata
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non supporta una censura autosufficiente e specifica
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza incidere sulla decisione
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte esclude la fondatezza della censura sulla mancata comunicazione di irregolarità
richiamato nel secondo motivo, ma non idoneo a fondare la nullità prospettata
la notifica della cartella via PEC è legittima; per l'art. 26, comma 2, conta l'inserimento nell'INI-PEC dell'indirizzo del destinatario, non del mittente
richiamato nel secondo motivo, ma non rileva per la soluzione della controversia
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma ritenuto non pertinente al tema dell'indirizzo PEC del mittente
art. 16-ter d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012
non impone l'iscrizione all'INI-PEC dell'indirizzo del mittente della notifica della cartella esattoriale
riguarda le notificazioni effettuate da avvocati e procuratori legali e non disciplina la notifica degli atti impositivi tributari da parte dell'agente della riscossione
artt. 6-bis, 6-quater e 62 d.lgs. 82/2005
richiamati dal ricorrente nel terzo motivo senza incidenza decisiva
art. 16, comma 6, d.l. 185/2008 conv. in L. 2/2009
richiamato nel terzo motivo senza rilievo decisivo
la parte soccombente è condannata a rifondere le spese di lite; la disciplina consente la liquidazione delle spese a favore dell'agente della riscossione
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
per gli enti impositori e gli agenti della riscossione, se assistiti da propri funzionari, le spese sono liquidate secondo i parametri forensi con riduzione del 20%
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel processo tributario, il motivo di ricorso per cassazione che denunzia omessa pronuncia deve essere autosufficiente: occorre indicare in modo preciso il contenuto della censura ignorata dal giudice di merito e il relativo atto processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nelle ipotesi di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 la comunicazione di irregolarità non è un passaggio sempre necessario: essa è dovuta solo quando il controllo evidenzi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o un esito difforme rispetto a quanto dichiarato; per omessi o tardivi versamenti la sua mancanza non determina nullità della cartella.
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida se è correttamente riferibile al mittente e al destinatario; l'iscrizione nei pubblici elenchi rileva per l'indirizzo del destinatario, non per quello da cui l'atto viene spedito.
- L'eventuale irregolarità della notifica della cartella, quando l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario che lo abbia tempestivamente impugnato, non integra inesistenza giuridica e risulta comunque sanata.
- Nel processo tributario, la soccombenza comporta la condanna alle spese anche in favore dell'agente della riscossione; quando quest'ultimo sia assistito da propri funzionari, la liquidazione segue i parametri forensi con la riduzione prevista dalla legge.
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