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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29102/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2015, scaturita da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e notificata via PEC. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) omessa pronuncia della CTR su un'eccezione relativa alla cartella e alla sua validità; 2) nullità della cartella per mancata prova della notifica della comunicazione di irregolarità/avviso bonario, ritenuta atto prodromico necessario; 3) illegittimità della notifica via PEC perché proveniente da un indirizzo mittente non inserito nei pubblici elenchi; 4) erronea liquidazione delle spese di lite in favore dell'agente della riscossione, assumendo che la mancata difesa a mezzo Avvocatura dello Stato impedisse la condanna alle spese. La Corte ha esaminato in via preliminare anche la domanda di adesione alla rottamazione quater, ritenendola non perfezionata per mancata prova del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha respinto tutti i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non ha specificato il contenuto del motivo d'appello asseritamente non esaminato e ha confuso violazione di legge e omessa pronuncia. Il secondo è stato ritenuto infondato perché, nei controlli automatizzati ex art. 36-bis, la comunicazione di irregolarità è dovuta solo se emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o un risultato diverso rispetto a quello dichiarato; non è invece necessaria in caso di omessi o tardivi versamenti, come nella fattispecie. Il terzo motivo è stato rigettato perché l'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973 richiede l'iscrizione all'INI-PEC dell'indirizzo del destinatario, non del mittente; inoltre, la notificazione non era stata contestata quanto alla ricezione ed ogni eventuale irregolarità sarebbe stata comunque sanata dalla tempestiva impugnazione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la condanna alle spese in favore dell'agente della riscossione è conforme all'art. 15 d.lgs. 546/1992, che disciplina la rifusione delle spese anche quando l'ente sia assistito da propri funzionari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il motivo di ricorso per cassazione che denunzia omessa pronuncia deve essere autosufficiente: occorre indicare in modo preciso il contenuto della censura ignorata dal giudice di merito e il relativo atto processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nelle ipotesi di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 la comunicazione di irregolarità non è un passaggio sempre necessario: essa è dovuta solo quando il controllo evidenzi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o un esito difforme rispetto a quanto dichiarato; per omessi o tardivi versamenti la sua mancanza non determina nullità della cartella.
  • La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida se è correttamente riferibile al mittente e al destinatario; l'iscrizione nei pubblici elenchi rileva per l'indirizzo del destinatario, non per quello da cui l'atto viene spedito.
  • L'eventuale irregolarità della notifica della cartella, quando l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario che lo abbia tempestivamente impugnato, non integra inesistenza giuridica e risulta comunque sanata.
  • Nel processo tributario, la soccombenza comporta la condanna alle spese anche in favore dell'agente della riscossione; quando quest'ultimo sia assistito da propri funzionari, la liquidazione segue i parametri forensi con la riduzione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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