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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29074/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della C.T.R. Piemonte e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento. Ha inoltre regolato le spese secondo soccombenza per il giudizio di legittimità, compensando integralmente quelle dei gradi di merito in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione, l'amministrazione finanziaria notificava a una società di persone, e per ristretta base partecipativa anche ai soci, un avviso di accertamento per il 2011 con recupero a tassazione di maggiore reddito d'impresa. I rilievi riguardavano costi ritenuti non documentati, fatturazione senza addebito di IVA e, soprattutto, l'indebita fruizione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, c.d. Tremonti ambiente, in relazione agli acquisti di beni strumentali. I contribuenti impugnavano gli atti e ottenevano in primo grado l'accoglimento, in larga parte sul profilo dell'agevolazione ambientale. In appello, la C.T.R. del Piemonte confermava la decisione ritenendo provata, tramite perizia tecnica, la sussistenza e l'entità della componente ambientale degli investimenti, perché finalizzati al trattamento e valorizzazione di materiali di scarto. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 6 l. n. 388/2000, dell'art. 83 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la perizia non poteva dimostrare la spettanza del beneficio e che, per un'impresa operante nel settore ecologico, il costo dei beni strumentali non sarebbe agevolabile integralmente come investimento ambientale, poiché si tratterebbe di beni meramente funzionali all'attività ordinaria e non di investimenti che migliorano l'impatto ambientale. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, aderendo all'orientamento per cui l'agevolazione riguarda gli investimenti necessari a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dall'attività dell'impresa investitrice, non quelli relativi all'attività di imprese che operano proprio nel settore della prevenzione/riparazione dei danni ambientali causati da terzi. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 12-15, l. n. 388/2000

    "La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito"; "Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali... necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente"; "Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale"

    L'agevolazione spetta alle piccole e medie imprese solo per investimenti riferiti ai danni ambientali inerenti alla loro attività d'impresa e non per investimenti strutturalmente connessi a un'attività che, per oggetto, previene o ripara danni causati all'ambiente da terzi.

  • art. 83 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma elaborazione nel testo oltre al quadro della tassazione del reddito d'impresa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la valutazione della prova offerta dai contribuenti; la Corte ribadisce che la prova della spettanza dell'agevolazione grava sul contribuente.

  • art. 2424 c.c., comma 1, lett. B), n. II

    Richiamato dal comma 15 dell'art. 6 l. n. 388/2000 per definire le immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini dell'investimento ambientale.

  • artt. da 107 a 109 TFUE

    Richiamati per escludere che un'interpretazione estensiva dell'agevolazione possa trasformarla in un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina europea della concorrenza.

Massime di principio

  • Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Quando una disposizione tributaria riconosce un beneficio per investimenti ambientali, il riferimento ai danni causati all'ambiente va inteso, salvo diversa previsione, come riferito ai danni connessi all'attività dell'impresa beneficiaria e non ai danni provocati da terzi.
  • L'agevolazione per investimenti ambientali non può essere riconosciuta in modo da avvantaggiare in via generale imprese che svolgono professionalmente attività di prevenzione, trattamento o riparazione di danni ambientali causati da altri, perché ciò snaturerebbe la ratio del beneficio.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente deve provare i presupposti costitutivi del beneficio invocato; la sola perizia tecnica non consente di superare il dato normativo se l'investimento non rientra nel perimetro oggettivo dell'agevolazione.
  • L'interpretazione delle norme tributarie deve evitare esiti che trasformino il beneficio in un vantaggio selettivo idoneo a integrare un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina UE sulla concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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