Cassazione Civile, Ordinanza n. 29076/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con cui venivano rideterminati il reddito d'impresa per l'anno 2009 e il volume d'affari, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRES e IVA. Il ricorso introduttivo era stato però dichiarato inammissibile per tardività sia in primo grado sia in appello. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, sotto il profilo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame degli elementi giustificativi del ritardo, sostenendo che la risposta negativa dell'Ufficio alla proposta di accertamento con adesione era giunta a ridosso della scadenza del termine di sospensione di 90 giorni previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 218/1997; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla definizione agevolata e dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto considerarsi tempestivo se proposto nel primo giorno utile successivo alla comunicazione dell'Ufficio, invocando una lettura costituzionalmente orientata delle norme e la rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione giuridico-fattuale del giudice di merito e la sufficienza della motivazione, profili non scrutinabili ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre ha rilevato la presenza di doppia conforme, con conseguente onere del ricorrente di indicare ragioni diverse tra primo e secondo grado, onere non assolto. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza di appello, che aveva anche affermato la mancata tempestiva richiesta di rimessione in termini in primo grado. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rimessione in termini presuppone una tempestiva istanza della parte che sia incorsa in decadenza per causa non imputabile, e che non opera in caso di errore di diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per critica alla sufficienza della motivazione o alla valutazione delle risultanze di merito
art. 153, comma 2, c.p.c.
la rimessione in termini richiede una causa non imputabile della decadenza e una istanza tempestiva della parte interessata
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie censure difensive
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie censure sul giusto processo
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata
art. 6 della L. n. 212/2000
invocato dalla ricorrente in tema di definizione agevolata e tutela del contribuente
artt. 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 218/1997
invocati dalla ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso dopo la procedura di accertamento con adesione
art. 12 del d.lgs. n. 218/1997
richiamato quale fonte della sospensione di 90 giorni del termine per impugnare
art. 2969 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel dedurre la disciplina della decadenza
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 12 del d.lgs. n. 218/1999
citazione presente nel testo, ma il riferimento corretto sembra essere al d.lgs. n. 218/1997; la Corte lo menziona nel riepilogo della motivazione di appello
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è invece consentito trasformare il motivo in una critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione.
- Le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche decise dal giudice di merito, i singoli elementi di un accadimento complesso e le mere ipotesi alternative non integrano "fatti" rilevanti ai fini del vizio di omesso esame.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non allega che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su ragioni di fatto diverse.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; l'omessa critica di una sola ratio autonoma rende inammissibile il motivo.
- La rimessione in termini presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile e che formuli tempestiva istanza; non è utilizzabile per sanare decadenze dovute a errore di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29073/2025 del 04/11/2025
- ordinanza_civile · 4 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29074/2025 del 04/11/2025
- ordinanza_civile · 4 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29075/2025 del 04/11/2025
- ordinanza_civile · 4 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29077/2025 del 04/11/2025
- ordinanza_civile · 4 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29078/2025 del 04/11/2025
- ordinanza_civile · 4 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29079/2025 del 04/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →