Cassazione Civile, Ordinanza n. 29075/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Una società ha impugnato davanti al giudice tributario dodici cartelle di pagamento e i relativi ruoli, relativi a IRAP, IRES, IRPEF e imposta di registro per annualità 2009/2010/2011/2012. La società sosteneva di avere appreso dell’esistenza dei debiti solo a seguito di una richiesta di estratti di ruolo e di relata di notifica, e deduceva che varie cartelle non le erano mai state notificate validamente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: alcune cartelle erano state ritenute correttamente notificate, altre annullate per mancanza di prova della ritualità della notifica. In appello, però, la CTR ha rigettato l’impugnazione della società, ritenendo tutte le notifiche correttamente eseguite. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e omessa illustrazione del percorso argomentativo; 2) violazione delle norme sulla notificazione, contestando che la documentazione prodotta dall’agente della riscossione fosse idonea a provare la regolarità di sei cartelle; 3) omessa pronuncia su eccezioni di decadenza dalla riscossione e prescrizione del credito, oltre a violazione delle norme sostanziali su decadenza e prescrizione. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la sentenza d’appello era munita di motivazione intellegibile e che la CTR aveva indicato in modo puntuale le ragioni della regolarità delle notifiche. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché l’omessa pronuncia va denunciata come error in procedendo ex art. 112 c.p.c., e in parte infondato, poiché dalla regolarità delle notifiche conseguiva la tardività dell’impugnazione originaria, oltre il termine di 60 giorni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che la sentenza della CTR avesse una motivazione sufficiente e non apparente, che le notifiche delle cartelle risultassero correttamente eseguite secondo quanto accertato in appello, e che l’eccezione di decadenza/prescrizione non fosse stata correttamente veicolata come vizio di omessa pronuncia; in ogni caso, la regolarità delle notifiche rendeva tardivo il ricorso originario oltre il termine di 60 giorni. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese processuali all’Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre agli ulteriori oneri di legge richiamati in dispositivo.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; il rinvio al rito civile impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
art. 62 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio tributario, in collegamento con il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza solo se rende impossibile comprendere le ragioni della decisione.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più ammesse censure di insufficienza o contraddittorietà nei termini previgenti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il corretto parametro per denunciare l’omessa pronuncia o altri errori processuali che integrino violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per censurare un’omessa pronuncia del giudice di merito, perché presuppone che la questione sia stata decisa in modo giuridicamente errato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai soli casi di anomalia motivazionale che si traducano in nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Concorre, insieme all’art. 132 c.p.c., a delineare il contenuto minimo della motivazione sufficiente.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il rito tributario riceve il rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile compatibili, incluse quelle di attuazione.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia su domande, eccezioni o motivi di appello integra un error in procedendo da dedurre specificamente in cassazione.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla notificazione, in contestazione della regolarità delle notifiche delle cartelle.
art. 60 D.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente come disciplina tributaria delle notificazioni degli atti impositivi.
art. 143 c.p.c.
La CTR ha ritenuto che la notifica potesse essere eseguita presso la sede sociale o al legale rappresentante, e che nel caso concreto ciò fosse avvenuto correttamente.
art. 140 c.p.c.
È stato ritenuto applicabile a notifiche eseguite per irreperibilità relativa o assoluta, con deposito in casa comunale e raccomandata informativa.
art. 25 D.P.R. n. 602/1973
Richiamato come base della dedotta decadenza dalla riscossione dei ruoli, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata nel caso concreto.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato come norma sulla prescrizione dei crediti periodici, ma la censura è stata respinta alla luce della regolarità delle notifiche e della tardività dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza è nulla solo quando, per mancanza o apparenza, non consenta di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; non basta che sia sintetica, se resta intelligibile e supera il minimo costituzionale.
- Il vizio di omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello va dedotto come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in nullità della sentenza, non essendo più consentite censure di insufficienza o contraddittorietà in sé.
- In tema di notificazione delle cartelle, la prova della regolarità del procedimento notificatorio, se adeguatamente documentata, è idonea a sorreggere il rigetto dell’impugnazione e a far decorrere il termine decadenziale di 60 giorni per contestarla.
- Quando la notifica delle cartelle risulti valida, l’eventuale impugnazione proposta oltre il termine ordinario è tardiva; in tal caso le doglianze su decadenza e prescrizione non possono essere accolte se non sorrette da una corretta deduzione del vizio processuale o da una specifica dimostrazione dell’erroneità della decisione.
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