Cassazione Civile, Ordinanza n. 29078/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con cui venivano rideterminati il reddito d’impresa per l’anno 2008 e il volume d’affari, con conseguente maggiore pretesa ai fini IRES e IVA. La società contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, formalmente sotto il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la mancata valutazione degli elementi che avrebbero giustificato il ritardo, sostenendo che la risposta negativa dell’Ufficio alla proposta di accertamento con adesione era intervenuta non tempestivamente rispetto allo spatium di 90 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 218/1997; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sull’accertamento con adesione e della rimessione in termini, chiedendo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme per ritenere tempestivo il ricorso proposto nel primo giorno utile successivo alla comunicazione della risposta dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava a censurare una valutazione di merito e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre ha rilevato che la decisione di merito era fondata su doppia conforme e che la ricorrente non aveva allegato la diversità delle ragioni poste a base delle due sentenze. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente applicato la disciplina dell’accertamento con adesione e calcolato la tardività del ricorso anche tenendo conto della sospensione di 90 giorni; ha inoltre escluso che vi fossero i presupposti per la rimessione in termini, mancando una tempestiva istanza e trattandosi, in sostanza, di una decadenza derivante da errore di diritto. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo contributivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo consentita la critica alla sufficienza della motivazione o la censura di valutazioni di merito.
art. 153, comma 2, c.p.c.
La rimessione in termini richiede una causa non imputabile, la tempestiva attivazione della parte e non è utilizzabile per sanare decadenze dovute a errore di diritto.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno di un’interpretazione favorevole alla tutela difensiva e al giusto processo, ma non idonei nel caso concreto a superare la tardività.
art. 12 del d.lgs. n. 218/1997
La sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’atto impositivo non cessa per il solo verbale di mancato accordo; la tardività va valutata computando l’intero periodo di sospensione, salvo rinuncia formale o ricorso avverso l’atto.
art. 6 della L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell’accertamento con adesione e della tutela del contribuente.
artt. 2, 6 ed 8 del d.lgs. n. 218/1997
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla definizione agevolata e all’adesione; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella applicata dalla CTR.
art. 2969 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e che, se considerato, avrebbe portato a una decisione diversa; non è invece deducibile per contestare la valutazione degli elementi di causa o la sufficienza della motivazione.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una decadenza non imputabile alla parte e un’istanza tempestiva; non può essere utilizzata per rimediare a decadenze derivanti da errore di diritto.
- Nel contenzioso tributario, la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’atto impositivo conseguente all’istanza di accertamento con adesione opera integralmente fino a una chiara manifestazione di volontà contraria del contribuente, come il ricorso o una rinuncia formale; il solo verbale di mancato accordo non fa venir meno la sospensione.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sulle medesime ragioni di fatto, il ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale deve anche indicare la diversità delle ragioni poste a base delle due pronunce, altrimenti il motivo è inammissibile.
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