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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29077/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata per maggiori redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2004, sostenendo la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento per violazione dell'art. 140 c.p.c. I giudici di merito avevano accolto la doglianza. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso principale contro la statuizione sulle spese, lamentando la compensazione senza motivazione in violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c. L'Agenzia delle entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si era limitata a una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado; con il secondo ha censurato la decisione per violazione dell'art. 140 c.p.c., osservando che la CTR aveva valorizzato un dato ritenuto irrilevante, cioè l'erronea indicazione di un nome di battesimo nell'affissione, senza verificare la prova della comunicazione di avvenuto deposito e dell'avviso di ricevimento della CAD.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo la motivazione per relationem non nulla perché la CTR aveva comunque esplicitato le ragioni della conferma della nullità della notificazione. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, affermando che, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della disciplina postale, la validità del procedimento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, e che la CTR non aveva verificato tale presupposto, soffermandosi invece su un elemento marginale. L'accoglimento del motivo incidentale ha determinato l'assorbimento del ricorso principale del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La regolarità della notificazione postale e nelle forme sostitutive richiede il rispetto delle formalità previste; la verifica non può arrestarsi a un dato marginale, ma deve riguardare la prova del perfezionamento del procedimento, inclusa la comunicazione di avvenuto deposito.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulla compensazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese deve essere sorretta da adeguata motivazione; la censura del ricorrente principale è stata però assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per la denuncia di violazione di legge nei motivi incidentale e principale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente principale insieme al n. 3, ma la decisione si concentra sulle censure di violazione di legge e motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sua violazione è stata allegata per sostenere la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la denuncia di motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, invocata per sostenere che la CTR aveva motivato solo per relationem in modo insufficiente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 24 Cost.

    Utilizzato come parametro dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato unitamente all'art. 24 Cost. a fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    Secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte, la prova del perfezionamento della notificazione postale richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.

  • Corte cost. n. 258/2012

    Le pronunce additive della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva; pertanto la necessità dell'avviso di ricevimento della CAD vale anche per notifiche eseguite anteriormente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza richiamante resta autosufficiente e consente di individuare le ragioni della decisione, mediante recepimento critico e comprensibile degli elementi della pronuncia richiamata.
  • La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a un richiamo meramente formale alla decisione di primo grado senza rendere percepibili le ragioni del rigetto o dell'accoglimento dei motivi di gravame.
  • In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. e di notificazione postale dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento del procedimento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
  • Ai fini della regolarità della notificazione, la verifica giudiziale deve concentrarsi sul rispetto delle formalità legali che sostengono la presunzione di conoscenza dell'atto, non su meri errori materiali o su elementi marginali.
  • Le pronunce additive della Corte costituzionale incidono retroattivamente sulla disciplina processuale e notificatoria, sicché i principi affermati devono essere applicati anche a notifiche anteriori alla decisione additiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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