Cassazione Civile, Ordinanza n. 29073/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2012, recuperando a tassazione maggiori redditi in conseguenza di utili extracontabili ritenuti percepiti da una società a ristretta base partecipativa di cui il contribuente deteneva una quota del 33,3%. Sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso del contribuente, ritenendo operante la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili della società e osservando che l'accertamento a carico della società era divenuto definitivo. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza di motivazione, assumendo che la CTR si fosse limitata a trascrivere le difese dell'Ufficio senza esaminare documentazione e eccezioni, incluse quelle sulla validità dell'atto; (2) omessa pronuncia sull'operatività della presunzione, sostenendo che la CTR non avrebbe verificato il presupposto della ristretta base sociale né le altre doglianze; (3) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla motivazione degli atti, deducendo che egli aveva appreso dell'accertamento societario quando non era più socio e che ciò avrebbe reso inoperante il meccanismo di conoscenza per relationem; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato le prove valorizzate in primo grado; (5) violazione dell'art. 2728 c.c., contestando la prova contraria ritenuta mancante e denunciando una inammissibile doppia presunzione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza d'appello, osservando che la CTR aveva esposto un iter logico comprensibile e conforme alla giurisprudenza: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base non deriva da una doppia presunzione, ma dalla ristrettezza della compagine sociale e dal reciproco controllo tra soci; una volta divenuto definitivo l'accertamento societario, il socio può contestare solo la riferibilità della presunzione al proprio rapporto, non il merito della pretesa fiscale già accertata in capo alla società. Ha poi dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza e, in parte, perché volte a una rivalutazione del merito, le doglianze ex art. 115 c.p.c., art. 360 n. 5 c.p.c. e quelle sulla pretesa fuoriuscita dalla compagine sociale, non supportate dall'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti. Anche il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile, oltre che infondato, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e comunque incompatibile con l'orientamento consolidato sulla presunzione di distribuzione degli utili. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve esporre, anche sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione; la mancanza del minimo costituzionale integra nullità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca l'indicazione dei motivi della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
art. 115 c.p.c.
La censura era inammissibile perché non specificava quali prove o deduzioni fossero state trascurate e chiedeva una rivalutazione del merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulla prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili.
art. 2727 c.c.
Richiamato a sostegno della censura sulla presunzione, ma la Corte ha ribadito che la presunzione applicata non costituisce doppia presunzione.
art. 2728 c.c.
Il ricorrente lo ha invocato contro la presunzione di distribuzione, ma la Corte ha ritenuto corretta la regola probatoria applicata dai giudici di merito.
art. 39, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato violazione nel caso concreto.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'avviso; la censura è stata ritenuta non autosufficiente.
art. 6 L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente sul contraddittorio e sulla conoscenza dell'atto; la Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile per difetto di specificità.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente insieme alle censure istruttorie; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, era necessario indicare specificamente i fatti asseritamente omessi; in mancanza la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo di maggiori utili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, salvo prova contraria specifica da parte del socio.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non integra una doppia presunzione vietata quando si fonda sulla ristretta compagine sociale e sul vincolo di reciproco controllo tra soci, non sul solo dato dell'accertamento societario.
- Il socio non può, una volta definitivo l'accertamento nei confronti della società, rimettere in discussione il merito della pretesa fiscale societaria, potendo contestare solo gli elementi che rendono la presunzione a lui riferibile.
- Le censure di nullità per mancanza o apparenza di motivazione richiedono l'assenza o l'inidoneità assoluta dell'iter logico-giuridico della sentenza; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o sintetica se comprensibile.
- In cassazione, le doglianze che investono l'apprezzamento delle prove sono inammissibili se mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o se non rispettano l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la puntuale indicazione dei fatti decisivi che sarebbero stati omessi in entrambi i gradi di merito.
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