Cassazione Civile, Ordinanza n. 21937/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, emessa a garanzia di un debito complessivo derivante da numerose cartelle relative agli anni 2005-2014, per imposte, sanzioni e anche alcuni crediti di natura previdenziale e sanzionatoria. In primo e secondo grado la contribuente aveva sostenuto, in sintesi, che non le fossero state validamente notificate le cartelle e gli atti prodromici, che la prova della notifica fosse insufficiente, che l’iscrizione ipotecaria fosse illegittima in mancanza di intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973, che la comunicazione ipotecaria fosse priva di adeguata motivazione e di allegazione degli atti richiamati, che gli atti prodromici fossero nulli per difetto di sottoscrizione da parte di soggetti legittimati, che vi fosse decadenza dell’amministrazione dai poteri di accertamento/liquidazione e che parte del credito fosse prescritta. Il ricorso per cassazione era articolato in nove motivi: (1) omesso esame e motivazione apparente/omessa pronuncia; (2) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sul deposito documentale; (3) necessità dell’intimazione di pagamento prima dell’ipoteca; (4) omessa prova degli atti prodromici all’ipoteca; (5) illegittimità della notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario; (6) nullità della comunicazione ipotecaria per mancata allegazione degli atti richiamati e difetto di motivazione sugli interessi; (7) nullità degli atti prodromici per difetto di sottoscrizione dirigenziale; (8) decadenza dai poteri di accertamento e liquidazione; (9) prescrizione dei crediti vantati, compresi quelli previdenziali. La Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: ha escluso il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la "doppia conforme"; ha ritenuto sufficiente la prova documentale della notifica delle cartelle mediante estratti di ruolo e avvisi di ricevimento; ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata e non richiede l’intimazione ex art. 50, comma 2; ha affermato che la notifica diretta a mezzo raccomandata da parte del concessionario è consentita dall’art. 26 d.P.R. 602/1973; ha riconosciuto la legittimità della motivazione per relationem della comunicazione ipotecaria se gli atti richiamati sono già conosciuti dal contribuente; ha giudicato generico il motivo sulla sottoscrizione degli atti e non specificamente riferito a singoli atti e firmatari; ha escluso la decadenza dai poteri di accertamento perché la CTR aveva accertato la regolare notificazione; ha ritenuto infondata la dedotta prescrizione decennale/quinquennale nei limiti in cui dedotta, richiamando il termine ordinario decennale per i crediti erariali. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR Lombardia che, a sua volta, aveva confermato il rigetto dell’impugnazione proposta contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria. La Corte ha ritenuto che la prova della notifica delle cartelle fosse stata adeguatamente fornita dall’agente della riscossione, che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non richieda l’intimazione ex art. 50, comma 2, e che la motivazione per relationem dell’atto fosse legittima in presenza della conoscenza degli atti presupposti da parte del contribuente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ovvero infondati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, parametrate al valore della controversia individuato nell’importo del credito garantito dall’ipoteca.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
"per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"
L’iscrizione ipotecaria è misura autonoma rispetto all’espropriazione forzata; può essere disposta sulla base del ruolo e della comunicazione preventiva prevista dal comma 2-bis, senza necessità dell’intimazione ex art. 50, comma 2.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
L’intimazione ad adempiere è richiesta solo se l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; non è presupposto dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notificazione della cartella può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Gli avvisi devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; il motivo che contestava in astratto i poteri di firma è stato però ritenuto generico.
La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano già conosciuti o conoscibili dal destinatario; la mancata allegazione non comporta di per sé nullità dell’atto.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di produzione documentale; la Corte ha rilevato l’inammissibilità del motivo per difetto di specifica censura.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di produzione documentale; il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato sviluppo argomentativo.
Richiamato in relazione ai vizi della notificazione e alla sanatoria; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la CTR aveva comunque esaminato i punti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di "doppia conforme" ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Preclude il motivo ex art. 360, n. 5, quando l’appello conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Richiamato dalla ricorrente per la prova della conoscenza degli atti; il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato a seconda delle censure.
Richiamato in tema di onere della prova della notificazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’agente della riscossione.
Le contestazioni sugli interessi e sull’importo possono al più incidere sulla misura della garanzia ipotecaria, non sulla sua validità in toto.
Per i crediti erariali si applica il termine ordinario decennale di prescrizione in mancanza di una diversa previsione.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Non si applica ai crediti tributari erariali, perché l’obbligazione tributaria non è una prestazione periodica nel senso civilistico della norma.
art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995
Richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione parziale e di specificità.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma che disciplina la liquidazione delle imposte; la censura di decadenza è stata respinta perché la CTR aveva accertato la regolare notifica degli atti presupposti.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di controllo automatizzato e decadenza; la doglianza è stata dichiarata inammissibile o comunque infondata per l’accertata notifica degli atti.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di controllo formale e decadenza; la Corte ha escluso che il motivo potesse superare l’accertamento di merito sulla notifica.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza; il motivo è stato ritenuto inammissibile per contrasto con gli accertamenti della CTR.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza; la censura non ha superato l’accertamento fattuale della notifica.
art. 38, comma 4, lett. b), d.l. n. 78 del 2010
Richiamato dalla ricorrente nella ricostruzione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973; la Corte ha comunque confermato la legittimità della notifica diretta a mezzo posta.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999
Richiamato come norma modificativa dell’art. 26 d.P.R. 602/1973; la Corte ha seguito l’orientamento per cui la notifica diretta del concessionario resta consentita.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 193 del 2001
Richiamato nella sequenza modificativa dell’art. 26 d.P.R. 602/1973; non esclude la notifica diretta a mezzo raccomandata.
art. 16, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla ricorrente per la delega di funzioni nella PA; il motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per sostenere i limiti della delega; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per genericità del motivo.
art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990
Richiamato dalla ricorrente per escludere la sanatoria dei vizi; la Corte non ha accolto l’impostazione.
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
Richiamato per sostenere la nullità per difetto assoluto di attribuzione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
"diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione"
La funzione di garanzia reale dell’ipoteca non trasforma l’iscrizione ipotecaria in atto esecutivo né in atto che preannuncia necessariamente l’esecuzione forzata.
La ricorrente ha probabilmente inteso richiamare la disciplina della prescrizione periodica, ma la Corte ha esaminato il tema della prescrizione dei crediti tributari applicando il termine ordinario decennale.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, quale misura cautelare speciale della riscossione, è autonoma rispetto all’espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, che opera solo per l’avvio dell’esecuzione oltre l’anno dalla cartella.
- La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; dopo le modifiche normative all’art. 26 d.P.R. 602/1973 non è necessario che la spedizione sia eseguita solo tramite soggetti terzi abilitati.
- Quando il contribuente contesta la mancata notifica delle cartelle, l’agente della riscossione può assolvere l’onere probatorio producendo estratti di ruolo e avvisi di ricevimento idonei a dimostrare la conoscenza dell’atto, senza necessità in ogni caso della produzione dell’originale integrale della cartella.
- La motivazione per relationem dell’avviso di iscrizione ipotecaria è legittima se gli atti richiamati sono già stati notificati al contribuente o comunque da lui conosciuti o conoscibili; la mancata allegazione non determina automaticamente la nullità dell’atto.
- Le contestazioni sulla misura degli interessi o sul dettaglio del calcolo non travolgono necessariamente la validità dell’iscrizione ipotecaria, potendo al più incidere sulla quantificazione della garanzia entro il limite legale massimo.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile; inoltre i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, autosufficienti e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Per i crediti tributari erariali, in assenza di una espressa disciplina speciale, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, non quello quinquennale previsto per le obbligazioni periodiche in senso civilistico.
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