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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21775/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma, nella quale la parte opponente deduceva l'estinzione della pretesa per prescrizione. Il giudice di pace rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese in favore del Comune. In appello la parte soccombente impugnava solo il capo sulle spese, sostenendo che, avendo ottenuto accoglimento dell'unico motivo di gravame, doveva essere considerata vittoriosa e non poteva essere gravata delle spese del grado, anche perché l'ente aveva resistito senza ragione. Il Tribunale accoglieva l'appello limitatamente alle spese del primo grado, ma compensava le spese del giudizio di appello richiamando più ragioni: il rigetto nel merito dell'opposizione, la condanna per responsabilità aggravata e la circostanza che solo uno dei motivi di censura era stato accolto. La ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che, essendo stata integralmente accolta l'unica censura svolta in appello, le spese del grado avrebbero dovuto essere poste a carico del Comune e non compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a giustificare la compensazione delle spese del grado di appello. Poiché il ricorso censurava soltanto una di tali ragioni, senza attaccare specificamente le altre, la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è fondata su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di anche una sola rende inammissibile la censura per difetto di interesse.
  • La contestazione limitata a una sola delle argomentazioni poste a base della statuizione non può condurre all'annullamento della sentenza se restano ferme altre rationes autonome e idonee, non aggredite specificamente.
  • In tema di spese di lite, la censura sulla compensazione deve confrontarsi con tutte le giustificazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, non essendo sufficiente contestarne una sola.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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