Cassazione Civile, Ordinanza n. 21781/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA 2007 notificato a un ente locale in relazione alla fornitura di materiale rotabile per un sistema di trasporto ecocompatibile. La CTR aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo che la fornitura effettuata da imprese di altri Stati membri dovesse essere considerata operazione effettuata in Italia, con conseguente necessità di applicare l’IVA in fattura, e non cessione intracomunitaria. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo relativo al collaudo dei filobus presso i fornitori comunitari; (2) violazione degli artt. 38, commi 2-5, lett. b), d.l. 331/1993 e 7, comma 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR qualificato le operazioni come cessioni interne e non intracomunitarie; (3) violazione degli artt. 46, 47, 49 d.l. 331/1993 e 4 d.P.R. 633/1972, per non avere attribuito al Comune la soggettività passiva IVA in quanto asseritamente operante come impresa di trasporto. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, valorizzando l’accertamento di fatto della CTR secondo cui la fornitura dei filobus era un segmento interno di un unico appalto per la realizzazione dell’opera pubblica e ricadeva nella disciplina delle cessioni con installazione/assiemaggio nel territorio dello Stato; ha inoltre rilevato che la questione della soggettività passiva per attività d’impresa non risultava introdotta nell’avviso di accertamento e costituiva quindi questione nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la CTR aveva esaminato il rapporto contrattuale e lo aveva qualificato come parte di un appalto unitario; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, perché la ricorrente mirava a una nuova valutazione dei fatti e la corretta disciplina applicabile era quella delle cessioni interne con installazione/assiemaggio in Italia; ha dichiarato il terzo motivo inammissibile, poiché introduceva una questione nuova, non desumibile dalla motivazione dell’avviso di accertamento e quindi non scrutinabile in cassazione. Ne è seguito il consolidamento della decisione di merito favorevole al Comune di Lecce.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo e controverso
il vizio di motivazione può essere dedotto solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non per ottenere una rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione/falsa applicazione
il motivo di legittimità per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una diversa ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito
art. 38, commi 2-5, lett. b), d.l. 331/1993
non realizza un acquisto infracomunitario la introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto
la fornitura di beni destinati a installazione o montaggio in Italia non integra acquisto intracomunitario, ma ricade nel diverso regime delle operazioni interne
art. 7, comma 2, d.P.R. 633/1972
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto ... beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto
le cessioni con installazione, montaggio o assiemaggio nel territorio dello Stato sono trattate come operazioni interne imponibili in Italia
art. 46 d.l. 331/1993
richiamato dalla ricorrente ai fini della soggettività/passività IVA, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una questione nuova
art. 47 d.l. 331/1993
richiamato dalla ricorrente nel secondo profilo di doglianza sulla qualificazione dell’operazione e sulla soggettività passiva
art. 49 d.l. 331/1993
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo insieme all’art. 4 d.P.R. 633/1972
art. 4 d.P.R. 633/1972
la questione dell’eventuale esercizio di impresa da parte dell’ente locale non era stata posta a base dell’atto impositivo e non poteva essere introdotta in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di fatto e della ricostruzione del rapporto contrattuale compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti o della violazione di legge, non per sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- Quando una fornitura di beni da altro Stato membro è inserita in un appalto unitario e i beni sono destinati a essere installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto, l’operazione non va qualificata come acquisto intracomunitario, ma come cessione effettuata nel territorio dello Stato e quindi imponibile secondo la disciplina interna.
- Nel processo tributario la pretesa fiscale resta vincolata alla causa petendi contenuta nell’atto impositivo: non possono essere introdotte in giudizio, e a maggior ragione in cassazione, questioni nuove o presupposti impositivi diversi da quelli effettivamente posti a base dell’avviso di accertamento.
- La qualificazione giuridica di una fattispecie contrattuale accertata dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione delle regole ermeneutiche o dell’omesso esame di fatti decisivi; non è consentito trasformare il motivo in una rivalutazione del contratto e dei fatti storici.
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