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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21769/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione a concordato preventivo con riserva e dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale su istanza di creditori. La corte d'appello ha respinto il reclamo della società, ritenendo legittima la revoca per sopravvenuti sequestri preventivi penali e per la decorrenza dei termini assegnati per depositare piano, proposta e relazioni periodiche; ha inoltre ritenuto provato lo stato di insolvenza. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato nove motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per mancata concessione dei termini per conclusionale e replica; 2) motivazione apparente e contraddittoria nella parte in cui la revoca del concordato sarebbe stata giustificata dal sequestro penale e dalla prevalenza di esigenze pubblicistiche; 3) analoga censura sulla risposta al motivo relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini; 4) violazione della disciplina del sequestro preventivo e del codice antimafia, sostenendo che la procedura concorsuale avrebbe dovuto essere sospesa o comunque recessiva rispetto alla gestione penale; 5) violazione delle norme sul concordato e insussistenza dei presupposti per la revoca ex art. 173 l. fall., deducendo che un'istanza depositata in corso di procedura valeva come relazione informativa; 6) violazione delle norme sulla rimessione in termini e sulla proroga del termine per il deposito del piano, anche per la detenzione del legale rappresentante; 7) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla detenzione del rappresentante e dal sequestro delle quote e dei beni sociali; 8) nullità per omessa pronuncia e violazione del contraddittorio nell'accertamento dello stato di insolvenza; 9) violazione delle norme fallimentari in tema di accertamento dell'insolvenza. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso l'applicabilità dell'art. 190 c.p.c. al rito camerale del reclamo ex art. 18 l. fall.; ha ritenuto che la corte territoriale avesse motivato sul rigetto della richiesta di rimessione in termini e che, in ogni caso, tale istanza fosse implicitamente respinta con la revoca; ha dichiarato inammissibili le censure che attaccavano soltanto una delle due rationes decidendi della revoca, poiché l'altra era autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione; ha giudicato generiche o nuove le doglianze sulla sospensione della procedura, sulla detenzione del legale rappresentante e sull'insolvenza; ha escluso che il giudice di legittimità potesse rivalutare il merito dell'accertamento di insolvenza.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della corte d'appello che, a sua volta, aveva respinto il reclamo contro la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e contro la declaratoria di fallimento. La Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una duplice ratio decidendi: da un lato la decadenza della debitrice dai termini perentori per depositare piano, proposta e relazioni; dall'altro la prevalenza delle esigenze pubblicistiche connesse al sequestro penale. Poiché le censure non hanno scalfito entrambe le rationes, il ricorso non poteva essere accolto. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati; è stato invece disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è stato trattato con rito camerale; da ciò la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 190 c.p.c. ai termini per conclusionale e replica.

  • art. 173 l. fall.

    È richiamato come base normativa della revoca dell'ammissione al concordato, in presenza di sopravvenienze ritenute incompatibili con la prosecuzione della procedura.

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    È la norma che regola il concordato con riserva e gli adempimenti successivi, inclusi piano, proposta e documentazione; la Corte valorizza la perentorietà dei termini assegnati.

  • art. 163, n. 4, l. fall.

    È richiamato per il versamento della somma a titolo di acconto spese nell'ambito della procedura concordataria.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    È evocato in relazione alla richiesta di rimessione in termini, che la Corte ritiene comunque implicitamente disattesa e non riproposta utilmente.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per lamentare la nullità degli atti processuali; la Corte esclude il vizio.

  • art. 159, comma 1, c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa nullità derivata; la censura è respinta.

  • art. 24 Cost.

    È invocato per denunciare la lesione del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione e al principio del giusto processo; la Corte non accoglie le doglianze.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È evocato per sostenere l'apparenza della motivazione; la Corte reputa le censure infondate o inammissibili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il requisito di chiarezza della motivazione, che la Corte non ritiene violato.

  • art. 116 disp. att. c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura motivazionale; la Corte non vi ravvisa violazione.

  • art. 63 d.lgs. n. 159/2011

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza della disciplina del sequestro antimafia e la sospensione del concordato; la Corte osserva che la questione è comunque inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 13 d.lgs. n. 155/2017

    È richiamato insieme al codice antimafia per sostenere l'incompatibilità tra sequestro e procedura concorsuale; la censura è respinta/inammissibile.

  • art. 5 l. fall.

    È richiamato in relazione all'accertamento dello stato di insolvenza.

  • art. 15 l. fall.

    È richiamato in relazione all'accertamento dello stato di insolvenza.

  • art. 16 l. fall.

    È richiamato in relazione all'accertamento dello stato di insolvenza.

  • art. 18 l. fall.

    È richiamato nuovamente in relazione al reclamo e ai limiti di sindacato della Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per affermare i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e impedire una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 321 c.p.c.

    È citato nel testo, verosimilmente per mero refuso rispetto al sequestro preventivo penale; la Corte lo menziona nel passaggio sulla risposta della corte territoriale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. si applica il rito camerale; pertanto non sono automaticamente dovuti i termini per comparsa conclusionale e memorie di replica previsti per il rito ordinario di cognizione.
  • L'omessa pronuncia su un'istanza può ritenersi esclusa quando il rigetto della domanda principale o la motivazione complessiva della decisione rendano logicamente superflua o implicitamente respinta la richiesta accessoria.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che attacca soltanto una delle rationes decidendi poste a base della decisione, se l'altra rimane autonoma e sufficiente a sorreggere il decisum.
  • Non è consentito prospettare per la prima volta in cassazione questioni o interpretazioni dell'istanza che non siano state sottoposte al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto allegato non sia davvero decisivo o se la censura non spieghi in concreto il nesso tra quel fatto e la decisione impugnata.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito dell'accertamento di insolvenza, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La pendenza di misure penali di sequestro e la gestione affidata ai custodi giudiziari non comportano, di per sé e nei termini generici prospettati, la sospensione o l'intangibilità della procedura concorsuale, se la censura non supera le autonome ragioni poste dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioniGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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