Cassazione Civile, Ordinanza n. 21783/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente, di diritto francese, ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado. La controversia originava da un avviso di accertamento per l’anno 2009 con cui l’Ufficio aveva recuperato IRES, IVA e IRAP. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma nelle more la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso perché aveva presentato domanda di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo c.d. "rottamazione quater", ex art. 1, commi 231 e segg., l. n. 197/2022, comprensiva del credito oggetto di causa, depositando la comunicazione delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 390 c.p.c. in presenza di procura speciale a rinunciare, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improponibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è valida se la procura al difensore conferisce il mandato speciale a rinunciare.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l’estinzione del processo.
art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022
Richiamata come base della domanda di definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo (rottamazione quater).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore contributo unificato non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata da difensore munito di procura speciale, produce l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte.
- La definizione agevolata del debito tributario può costituire il presupposto fattuale della rinuncia all’impugnazione, con conseguente estinzione del processo.
- La pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia collegata a una soluzione premiale del contribuente, possono sussistere giusti motivi per compensare le spese.
Come è indicizzato
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