Cassazione Civile, Ordinanza n. 21773/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatori fallimentari)
La controversia
La società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 657/2022 della Corte d’Appello di Ancona. Dal testo disponibile non emergono la fattispecie sostanziale originaria, l’oggetto della controversia né i motivi specifici del ricorso. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., alla quale ha aderito una delle controricorrenti; gli altri controricorrenti e le parti intimate non hanno determinato ulteriori statuizioni sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. e della conseguente accettazione da parte della controricorrente aderente; ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite tra la ricorrente e la controricorrente aderente, né sugli altri rapporti processuali indicati, e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, ove accettata dalla controparte quando necessario.
Regola la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per difetto dei relativi presupposti processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla parte necessaria, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può non provvedere sulle spese quando ricorrono le condizioni processuali indicate nel provvedimento.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando manchino i presupposti processuali previsti dalla legge.
- La decisione di estinzione per rinuncia non implica alcun accertamento sul merito della controversia sottostante.
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