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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21773/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatori fallimentari)

La controversia

La società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 657/2022 della Corte d’Appello di Ancona. Dal testo disponibile non emergono la fattispecie sostanziale originaria, l’oggetto della controversia né i motivi specifici del ricorso. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., alla quale ha aderito una delle controricorrenti; gli altri controricorrenti e le parti intimate non hanno determinato ulteriori statuizioni sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. e della conseguente accettazione da parte della controricorrente aderente; ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite tra la ricorrente e la controricorrente aderente, né sugli altri rapporti processuali indicati, e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, ove accettata dalla controparte quando necessario.

  • art. 391 c.p.c.

    Regola la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione a seguito di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per difetto dei relativi presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla parte necessaria, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può non provvedere sulle spese quando ricorrono le condizioni processuali indicate nel provvedimento.
  • L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando manchino i presupposti processuali previsti dalla legge.
  • La decisione di estinzione per rinuncia non implica alcun accertamento sul merito della controversia sottostante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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