Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su sette cartelle di pagamento. La società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario, contestando tra l'altro la regolarità di alcune notifiche e la motivazione dell'atto. In appello la decisione fu solo parzialmente favorevole: furono ritenute nulle solo due cartelle per mancata rituale notifica, mentre gli altri profili furono respinti. La società propose quindi ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) nullità della notifica di una cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perché la comunicazione di avvenuto deposito risultava inviata a destinatario sconosciuto; 2) invalidità della notifica via PEC delle cartelle perché le copie allegate al messaggio non erano sottoscritte digitalmente; 3) invalidità della notifica via PEC perché proveniente da indirizzo non inserito in pubblici elenchi; 4) insufficienza della motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, che non richiamava espressamente che i debiti riguardavano una società incorporata. Nelle more, la società presentava anche domanda di definizione agevolata del giudizio ex art. 5, comma 2, l. n. 130/2022, che veniva negata dall'Agenzia delle entrate sul presupposto che l'Agenzia non fosse stata soccombente nei gradi di merito, oltre che per rilievi formali relativi al modello e alla separazione delle istanze. La società impugnava pure tale diniego con due motivi, lamentando la violazione della disciplina della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità relativo al ricorso principale, perché l'Agenzia non era stata parte nei giudizi di merito. Ha poi esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, rigettandolo: secondo la Corte, la definizione ex art. 5, comma 2, l. n. 130/2022 richiede che l'Agenzia delle entrate risulti soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito; nel caso concreto, però, l'Agenzia non era mai stata parte nei giudizi di merito, essendo stata evocata solo l'agente della riscossione, sicché non poteva configurarsi alcuna soccombenza dell'Agenzia stessa. I rilievi formali sul modello ministeriale e sulle istanze separate sono stati dichiarati assorbiti per carenza di interesse. Quanto al ricorso principale contro la sentenza della CTR, la Corte ha accolto soltanto il primo motivo, ritenendo invalida la notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. quando la comunicazione di avvenuto deposito risulta indirizzata a un destinatario sconosciuto; ha rigettato gli altri tre motivi, affermando che la notifica via PEC non richiede necessariamente firma digitale sulla copia allegata, che non è causa di invalidità l'utilizzo di un indirizzo PEC dell'agente della riscossione non risultante dai pubblici elenchi se chiaramente riferibile al mittente, e che il preavviso di iscrizione ipotecaria è adeguatamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal destinatario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, l. 31 agosto 2022, n. 130
"Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ... sono definite ... previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia"
La definizione agevolata presuppone che l'Agenzia delle entrate risulti soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito; in mancanza di tale soccombenza non può essere accolta la domanda.
In caso di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona solo se, dopo il deposito presso la casa comunale, la comunicazione di avvenuto deposito giunge al destinatario in modo rituale; se dalla ricevuta risulta che il destinatario è sconosciuto, la notifica non si perfeziona.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la notifica della cartella a mezzo messo notificatore, in caso di irreperibilità relativa, si applicano le formalità dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi dell'art. 140 c.p.c.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma che impone, per la notifica in caso di irreperibilità relativa, il rinvio alle modalità dell'art. 140 c.p.c.
art. 20 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il documento informatico è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio è liberamente valutabile dal giudice; la mancanza di firma digitale sulla copia allegata non ne determina di per sé l'invalidità.
art. 21 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato insieme alle altre norme del CAD sulla validità del documento informatico e della sua trasmissione.
art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato insieme alle altre norme del CAD sulla validità del documento informatico e della sua trasmissione.
Richiamato per contestare il valore probatorio delle copie allegate via PEC; la Corte ha però ritenuto sufficiente la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo competente.
art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221
Richiamato in tema di notificazioni telematiche e della loro validità.
d.m. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
Richiamato in tema di notificazioni telematiche.
artt. 6-ter e 6-quinquies d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamati in tema di PEC e validità delle notificazioni telematiche.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità della notifica telematica; la Corte ha escluso l'invalidità nei casi esaminati.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell'atto è sufficiente se rinvia agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal destinatario.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
Il preavviso di iscrizione ipotecaria non richiede motivazione specifica e rigorosa propria degli atti impositivi; è sufficiente il richiamo agli atti presupposti.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella di pagamento è predisposta secondo un modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo intestazione e indicazione della causale.
art. 3 bis, comma 1, l. 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato per evidenziare che una maggiore rigidità formale vale per le notifiche effettuate dagli avvocati, non per l'indirizzo PEC del mittente quando questo sia chiaramente identificabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, la soccombenza dell'Agenzia delle entrate deve risultare nei gradi di merito; se l'Agenzia non è stata parte del giudizio di merito, la domanda non può essere accolta per carenza del presupposto sostanziale richiesto dalla legge.
- La notifica della cartella di pagamento eseguita con le formalità dell'irreperibilità relativa non si perfeziona se la comunicazione di avvenuto deposito reca l'indicazione che il destinatario è sconosciuto, poiché manca il compimento rituale della sequenza notificatoria prevista dall'art. 140 c.p.c. richiamato dalla disciplina speciale.
- In caso di notifica via PEC di una cartella di pagamento originariamente cartacea, la copia allegata non necessita necessariamente di firma digitale, in assenza di una specifica previsione normativa contraria; la validità dell'atto dipende dalla sua inequivoca riferibilità all'organo amministrativo competente.
- La validità della notifica telematica non è compromessa dal fatto che l'indirizzo PEC del mittente non sia tratto da pubblici elenchi, se esso è chiaramente riconducibile all'agente della riscossione e non genera incertezza sulla provenienza dell'atto.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria è adeguatamente motivato quando richiama gli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal destinatario; non si applica a tale atto il medesimo standard di motivazione analitica richiesto per gli atti impositivi.
- Quando una società incorporante subentra alla società incorporata estinta, la circostanza che gli atti presupposti si riferiscano alla società incorporata non esclude, di per sé, la validità del preavviso nei confronti del soggetto succeduto, che deve ritenersi a conoscenza dell'operazione e dei relativi debiti.
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