Cassazione Civile, Ordinanza n. 05634/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale relativo alla costruzione di una villa: un ingegnere chiedeva il pagamento del compenso per l'attività svolta in favore del committente, il quale contestava di dovere alcunché, assumendo che il professionista fosse mero interposto del fratello, impossibilitato a ricevere l'incarico per la propria qualità di dipendente pubblico. In via riconvenzionale il committente chiedeva l'accertamento della simulazione dell'incarico, della nullità del contratto dissimulato con il professionista effettivo e il risarcimento dei danni; erano coinvolti anche il fratello e l'impresa appaltatrice. La Corte d'appello aveva ritenuto simulato l'incarico professionale per interposizione fittizia e nulla l'operazione dissimulata, escludendo il diritto al compenso, ma aveva rigettato le ulteriori doglianze sul preteso inadempimento professionale. In cassazione i due fratelli proponevano un unico ricorso articolato in sei motivi: violazione del giudicato interno; contraddittorietà della motivazione; violazione delle preclusioni istruttorie e del contraddittorio per l'ammissione di documenti in appello; errata utilizzazione della sentenza penale di proscioglimento; erronea applicazione delle norme sulla simulazione per mancanza di adesione del terzo al patto simulatorio; illegittimità della declaratoria di nullità del contratto dissimulato per violazione di norma imperativa in tema di pubblico impiego. Il resistente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi tra i due ricorrenti, evidenziando che le censure erano portatrici di posizioni difensive incompatibili.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei sei motivi, perché ha accolto l'eccezione preliminare del resistente: ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto con un unico atto da due soggetti le cui difese erano tra loro confliggenti. La Corte ha rilevato che alcuni motivi erano favorevoli soltanto a uno dei ricorrenti e pregiudizievoli per l'altro, sicché il medesimo difensore non poteva svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di parti portatrici di istanze incompatibili. Ne è conseguita la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro del giudicato sostanziale invocato dai ricorrenti per sostenere il giudicato interno
richiamato in tema di giudicato interno
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per censurare l'asserita insanabile contraddittorietà della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al diritto al contraddittorio e al giusto processo nella produzione documentale in appello
artt. 345 e 183, comma 6, c.p.c.
richiamati come norme sulle preclusioni istruttorie e sulle produzioni documentali in appello
richiamato per contestare l'efficacia nel civile della sentenza penale di proscioglimento
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sul mancato rispetto del contraddittorio e sul valore probatorio della sentenza penale
richiamati per contestare la declaratoria di simulazione e di inefficacia del contratto di prestazione professionale
richiamato in relazione alla nullità del contratto dissimulato per violazione di norma imperativa
richiamato come disciplina del divieto per i dipendenti pubblici di svolgere libera professione e della relativa sanzione
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto con un unico atto da più parti quando le censure veicolano interessi difensivi incompatibili o confliggenti tra loro, perché il difensore non può operare contemporaneamente in favore di soggetti portatori di istanze antitetiche.
- Il conflitto di interessi tra ricorrenti va valutato in concreto sulla struttura dei motivi: è sufficiente che l'accoglimento di una censura avvantaggi uno dei co-ricorrenti e pregiudichi l'altro.
- La preliminare inammissibilità per conflitto di interessi assorbe l'esame dei motivi di ricorso, senza che la Corte debba pronunciarsi sulle doglianze di merito o processuali svolte.
- Quando una decisione di merito è impugnata da più parti con difese incompatibili, la comunanza del mandato difensivo e dell'atto di ricorso determina una violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- La verifica dell'eventuale giudicato interno o delle altre censure di merito resta recessiva se il ricorso è già inammissibile per la struttura confliggente delle difese.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05630/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05639/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →