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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per euro 313.300,17 relativa a IRAP, IRPEG e IVA, deducendo che le quote sociali e il patrimonio aziendale erano stati sottoposti a sequestro e poi confiscati ai sensi della normativa antimafia e che, pertanto, le procedure esecutive, i pignoramenti e i provvedimenti cautelari in corso dovessero essere sospesi. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo la cartella equiparabile a un titolo esecutivo e quindi soggetta alla sospensione prevista dall’art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che la norma riguarda solo procedure esecutive, atti di pignoramento e provvedimenti cautelari in corso, non già la cartella di pagamento, che è atto prodromico e non atto esecutivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, il ruolo è il titolo esecutivo, mentre la cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo e di intimazione di pagamento, ma non ha efficacia esecutiva e non segna l’inizio della procedura esecutiva, che inizia con il pignoramento. Di conseguenza, l’art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, che sospende le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari, non si applica alla mera cartella di pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. n. 159 del 2011

    "Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso ... sono sospesi ... E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione"

    La sospensione opera solo per procedure esecutive, atti di pignoramento e provvedimenti cautelari già in corso; non si estende alla cartella di pagamento, che non è atto esecutivo.

  • artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento è l’atto con cui si notifica al contribuente il ruolo e si intima il pagamento, assolvendo anche alla funzione di preavviso all’esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    La cartella di pagamento, nella riscossione esattoriale, svolge una funzione equivalente alla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 480 c.p.c.

    La cartella svolge anche funzione assimilabile al precetto, in quanto contiene l’intimazione ad adempiere entro un termine.

  • art. 491 c.p.c.

    L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento, non con la notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per ribadire che la cartella è atto preliminare indefettibile al pignoramento, ma non coincide con l’inizio della procedura esecutiva.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002

    È citato in via comparativa per affermare che la notificazione della cartella può equivalere a un omologo del precetto rispetto al ruolo quale titolo esecutivo.

  • art. 2-ter l. n. 575 del 1965

    È menzionato solo come base del sequestro e della successiva confisca del patrimonio della società contribuente.

Massime di principio

  • Nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, il ruolo costituisce il titolo esecutivo; la cartella di pagamento non è il titolo, ma l’atto con cui il titolo viene portato a conoscenza del debitore e con cui si intima il pagamento.
  • La cartella di pagamento, pur assolvendo in concreto funzioni analoghe alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, non ha di per sé efficacia esecutiva e non determina l’inizio dell’esecuzione forzata, che decorre dal pignoramento.
  • Le norme che sospendono le procedure esecutive e gli atti di pignoramento non possono essere estese alla mera cartella di pagamento, salvo espressa previsione normativa.
  • Ai fini del contenzioso sulla riscossione, occorre distinguere tra atti prodromici alla riscossione e atti dell’esecuzione forzata vera e propria, con conseguenze anche sul riparto di giurisdizione e sull’impugnabilità degli atti.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoRiscossioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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