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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un decreto tavolare relativo a iscrizione ipotecaria fondata su una cartella esattoriale contenente più crediti tributari. In primo grado era stata riconosciuta la prescrizione solo di uno dei crediti; in appello, la Commissione di secondo grado di Trento riformava tale statuizione e rigettava l’eccezione di prescrizione anche per quel credito. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) deduceva la nullità della costituzione dell’Agenzia per difetto di legitimatio ad processum, assumendo che l’ente non potesse stare in giudizio con avvocato esterno; (2) denunciava, in via collegata, la carenza di jus postulandi del difensore del libero foro che aveva rappresentato l’Agenzia; (3) contestava nel merito la decisione sulla prescrizione, sostenendo che il credito tributario fosse prescritto e che non potesse applicarsi il termine decennale.

La decisione

La Corte ha disatteso l’eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione, perché la parte che la sollevava non ha dimostrato validamente la notifica della sentenza impugnata. Ha poi rigettato il primo motivo, affermando che, nel caso di specie, la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocato del libero foro era consentita in base alla disciplina speciale e alla convenzione richiamata dall’art. 1 del d.l. n. 193/2016, che escludeva per le liti avanti alle commissioni tributarie la necessità del patrocinio erariale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. È stato infine rigettato anche il terzo motivo: la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. ai tributi erariali, escludendo che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016 avesse introdotto una prescrizione quinquennale generalizzata per tutti i tributi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare la pretesa nullità della costituzione dell’Agenzia; la Corte ha escluso il vizio processuale lamentato.

  • art. 11, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo sullo jus postulandi; la Corte ha ritenuto legittima la difesa dell’Agenzia con avvocato del libero foro nelle condizioni previste dalla disciplina speciale.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016

    Letto come disposizione interpretativa che, nel caso concreto, consente all’Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro per le liti tributarie secondo la convenzione richiamata.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del difetto di rappresentanza processuale; il motivo è stato assorbito dal rigetto del primo.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato per indicare le condizioni e i casi eccezionali in cui l’Agenzia può non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Considerato norma interpretativa che conferma la disciplina speciale della rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 2496 c.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo; la Corte ha chiarito che non conduce a una prescrizione quinquennale generalizzata dei crediti tributari.

  • art. 2953 c.c.

    Le Sezioni Unite hanno escluso la sua applicazione ai casi di definitività di atti non derivante da giudicato; la Corte lo richiama per delimitare l’ambito dell’actio iudicati.

  • art. 2946 c.c.

    Applicato dalla Corte come termine generale decennale di prescrizione per i tributi erariali in assenza di una prescrizione speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la dichiarazione dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la parte che eccepisce la tardività del ricorso fonda l’eccezione sulla notificazione della sentenza, deve dimostrare in modo rigoroso l’avvenuta notifica mediante la produzione della copia autentica della sentenza con relata e, se del caso, avviso di ricevimento; in mancanza, non si applica il termine breve.
  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nelle liti tributarie quando ciò sia consentito dalla disciplina speciale e dalla convenzione applicabile; in tali ipotesi non è necessario il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato.
  • Il difetto di rappresentanza processuale dell’ente non può essere affermato in via generale solo perché la difesa è affidata a un avvocato esterno, occorrendo verificare la concreta base normativa e convenzionale che regola il patrocinio dell’ente.
  • La pronuncia delle Sezioni Unite che esclude l’applicazione dell’art. 2953 c.c. agli atti divenuti definitivi senza giudicato non comporta automaticamente una prescrizione quinquennale per tutti i crediti tributari.
  • Per i tributi erariali, in assenza di una specifica disciplina di prescrizione più breve, si applica il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.; l’obbligazione tributaria non è assimilabile, per la sua struttura, a una prestazione periodica in senso civilistico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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