Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato il Comune di La Spezia al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente costituito, applicando il principio di causalità della lite, con liquidazione di euro 3.000 per compensi ed euro 200 per spese, oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di mobilità presentata da un soggetto per ricoprire il posto di Comandante della Polizia locale del Comune di La Spezia. Il giudice amministrativo, in riforma della sentenza del TAR, aveva accolto il ricorso del privato contro il silenzio-inadempimento dell'ente, ordinando al Comune di provvedere e avviare il procedimento, con possibile nomina di commissario ad acta, e disponendo altresì l'annullamento dell'avviso pubblico e degli atti presupposti, con riferimento in particolare alla delibera di giunta comunale del 12 ottobre 2020, oltre alla condanna al risarcimento del danno. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di annullamento della delibera del 2020 e alla domanda risarcitoria, nonché la violazione ed eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo. Nel corso del giudizio di cassazione, però, il Comune ha rinunciato al ricorso con atto del 20 novembre 2023; la parte privata ha preso atto della rinuncia ma non vi ha aderito, chiedendo la condanna alle spese.
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., il processo deve essere dichiarato estinto.
La rinuncia al ricorso, quando rituale e non accettata, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata dal difensore munito di mandato speciale, determina l'estinzione del processo anche in presenza di mancata adesione della controparte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte ricorrente secondo il principio di causalità della lite.
- Quando il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia, la Corte non decide sui motivi di merito o sulle questioni di giurisdizione sollevate.
Come è indicizzato
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