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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05630/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, impugnata dal contribuente per difetto di motivazione. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso ritenendo sufficiente il richiamo alla dichiarazione, sul presupposto che il contribuente fosse già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto: sostiene che la Corte avrebbe mal percepito il contenuto del primo motivo del precedente ricorso, considerandolo limitato ad alcune censure, mentre esso avrebbe contenuto anche autonome argomentazioni sul difetto di motivazione della cartella con specifico riferimento alla pretesa per interessi. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, ma costituito tardivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle entrate per tardività, poiché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Quanto al ricorso per revocazione, lo ha dichiarato inammissibile: l'asserito errore revocatorio non sussisteva perché la precedente ordinanza aveva comunque esaminato il motivo relativo al difetto di motivazione della cartella, escludendolo espressamente; la mancata menzione specifica della parte relativa agli interessi non integra errore di fatto revocatorio, trattandosi di questione introdotta dal ricorrente e comunque controversa, non di un fatto pacifico e non percepito. La Corte ha altresì dato atto, in ragione del rigetto/inammissibilità del ricorso successivo al 30 gennaio 2013, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può ritenersi adeguatamente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione, quando il contribuente sia già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.

  • art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato dell'IVA, il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente ai fini motivazionali.

  • art. 370 cod. proc. civ.

    Il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile per tardività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 395 cod. proc. civ.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una erronea percezione di un fatto decisivo, nei limiti propri della revocazione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti, non una critica alla valutazione giuridica o all'interpretazione delle difese compiuta dal giudice.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato il motivo o la questione, ancorché non ne abbia riprodotto ogni singolo profilo argomentativo.
  • L'omessa menzione esplicita di un'ulteriore articolazione difensiva non integra errore di fatto se quella questione era comunque compresa nel thema decidendum ed era controvertibile tra le parti.
  • Nel giudizio di legittimità, il controricorso notificato oltre il termine stabilito è inammissibile.
  • Quando il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile o rigettato, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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