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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05639/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia trae origine da un episodio del 1993: un minorenne, fermato e condotto presso la stazione dei Carabinieri, avrebbe subito percosse da parte del comandante della stazione, con lesioni lievi. In sede penale il comandante fu condannato, poi prosciolto per prescrizione del reato, ma con conferma della condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile. Sulla base di tale decisione, la persona offesa agì in sede civile per ottenere il risarcimento; il giudice di pace accolse la domanda e liquidò una somma a titolo risarcitorio. In appello il condannato contestò soprattutto: la mancanza di prova del danno e del suo ammontare; l’erroneo richiamo al preteso effetto vincolante della sentenza penale sul diritto al risarcimento; la qualificazione del danno come in re ipsa; l’asserita violazione delle regole su prova e motivazione; e, infine, la decorrenza degli interessi dal giorno del fatto anziché da una diversa data o su importi rivalutati. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi, tutti diretti a rimettere in discussione l’accertamento e la liquidazione del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché la sentenza d’appello, pur sintetica, non era priva di motivazione e la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e della quantificazione del danno. Ha ritenuto infondati i motivi terzo e quarto, precisando che il giudice civile, pur vincolato dall’accertamento del fatto illecito compiuto in sede penale, deve comunque verificare le conseguenze dannose e può liquidarle in via equitativa sulla base degli elementi del caso concreto; ha inoltre escluso che il danno fosse stato considerato in re ipsa. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché ancora rivolto contro l’apprezzamento di fatto e non contro una violazione di legge. Ha infine respinto il sesto motivo, ritenendo corretta la decorrenza degli interessi sul debito di valore dal fatto dannoso fino al saldo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; posto anche l’onere del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    è invocato per denunciare la nullità della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata contiene una motivazione non mancante né meramente apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte qualifica alcuni motivi come inammissibili perché diretti a una rivalutazione di fatto piuttosto che a veri vizi di legittimità.

  • art. 578 c.p.p.

    la Corte ribadisce che la decisione penale di condanna generica al risarcimento, pur se il reato è estinto per prescrizione, presuppone l’accertamento del fatto illecito, ma non esonera dalla verifica civile delle conseguenze dannose.

  • art. 2909 c.c.

    è richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato; la Corte chiarisce che il giudicato penale recepito in sede civile opera sull’accertamento del fatto illecito, non automaticamente su ogni profilo del danno.

  • art. 2059 c.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui il danno non patrimoniale è danno-conseguenza e richiede la verifica, anche presuntiva/equittativa, delle ripercussioni pregiudizievoli.

  • art. 2697 c.c.

    è evocato per sostenere l’onere probatorio del danneggiato; la Corte conferma che il danno non può essere dato per scontato in re ipsa, ma nella specie reputa che la prova fosse stata adeguatamente valorizzata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato per censurare l’uso di prove asseritamente inesistenti; la Corte respinge la doglianza perché mira a contestare il giudizio di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato per criticare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 582 c.p.

    è il reato per cui era stata pronunciata la condanna penale originaria, poi estinta per prescrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dell’obbligo per il ricorrente soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 1712 del 1995

    è richiamata per il principio secondo cui, nel risarcimento di debito di valore, gli interessi decorrono dal fatto dannoso fino al saldo.

  • Cass. n. 8477 del 2020

    è citata dal ricorrente a sostegno della tesi sull’onere di provare il danno-conseguenza; la Corte non la smentisce in astratto, ma ritiene che nel caso concreto la quantificazione sia stata correttamente sorretta dagli elementi istruttori.

Massime di principio

  • Quando una condanna generica al risarcimento sia stata pronunciata in sede penale e il reato sia poi estinto per prescrizione, il giudice civile resta vincolato dall’accertamento del fatto illecito, ma deve comunque verificare in concreto l’esistenza e l’entità del danno risarcibile.
  • Il danno non patrimoniale non può essere considerato in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare, anche per presunzioni o mediante criteri equitativi ancorati alla concretezza del caso, le conseguenze pregiudizievoli del fatto.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; tuttavia non è apparente se il giudice d’appello richiama e fa propria la motivazione di primo grado, integrandola o correggendola nei profili di diritto.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; le censure su motivazione e prove sono inammissibili se mirano solo a sostituire l’apprezzamento del ricorrente a quello del giudice di merito.
  • Nel risarcimento di un debito di valore, gli interessi compensativi decorrono dal momento del fatto dannoso fino al saldo, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità dei genitori e precettoriImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicato

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