Cassazione Civile, Ordinanza n. 21561/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi con cui l'agente della riscossione ha agito per il recupero di somme risultanti da due avvisi di accertamento relativi a maggiori imponibili e sanzioni riferiti a società per l'anno d'imposta 2016. Il destinatario dell'esecuzione ha impugnato il pignoramento davanti al giudice tributario, sostenendo in sostanza di non poter essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari societari e contestando anche la motivazione dell'atto esecutivo. In appello, l'agente della riscossione ha ottenuto riforma della decisione di primo grado. Il ricorrente per cassazione ha articolato sei motivi: 1) nullità del giudizio d'appello per mancato avviso della pubblica udienza; 2) violazione di norme tributarie e sostanziali per mancata indicazione del titolo della sua responsabilità personale per i debiti delle società; 3) violazione delle norme sull'opposizione esecutiva e sul titolo esecutivo, sostenendo che fosse comunque contestabile in sede esecutiva il diritto ad agire, nei limiti soggettivi e oggettivi del titolo; 4) omesso esame del fatto decisivo che l'esecuzione riguardava anche imposte sociali, non spiegandosi il titolo per addossarle alla persona fisica; 5) errata applicazione dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, perché la sentenza penale assolutoria sarebbe stata rilevante per escludere la responsabilità del ricorrente quale autore della violazione; 6) violazione delle norme sulla motivazione degli atti della riscossione, per non avere l'atto di pignoramento indicato la quota di credito riferibile al ricorrente e non potendo richiamare integralmente avvisi che comprendevano anche debiti societari. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri, essenzialmente perché il nodo decisivo era la definitività degli avvisi di accertamento non impugnati: le contestazioni sulla mancanza di presupposti della responsabilità personale avrebbero dovuto essere svolte contro quegli avvisi, non contro il pignoramento. Inoltre, gli avvisi allegati recavano espressamente la responsabilità solidale del ricorrente per tutte le somme dovute, sicché il pignoramento poteva fare legittimo riferimento a tali atti e non necessitava di un'ulteriore specificazione della quota imputabile. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso per cassazione. Ha escluso la nullità del giudizio d'appello per mancato avviso della pubblica udienza, perché l'avviso di trattazione era stato correttamente comunicato e, una volta chiesta la pubblica udienza, non era dovuta alcuna ulteriore comunicazione alla parte istante. Ha poi ritenuto che le censure sulla mancanza di titolo della responsabilità personale, sui limiti soggettivi dell'esecuzione, sull'efficacia della sentenza penale assolutoria e sulla motivazione del pignoramento non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata. Tale ratio consisteva nel rilievo che gli avvisi di accertamento, notificati anche al ricorrente e non tempestivamente impugnati, erano divenuti definitivi e contenevano espressamente l'indicazione della sua responsabilità solidale per tutte le somme dovute, incluse imposte, sanzioni e interessi. Ne è conseguita la legittimità dell'azione esecutiva e della motivazione del pignoramento mediante richiamo a quegli avvisi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, a un ulteriore importo risarcitorio ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto che le censure non incidessero sulla ratio decidendi della sentenza d'appello oppure fossero infondate.
artt. 31, 32 e 33 d.lgs. n. 546 del 1992
L'avviso di trattazione deve comunicare la data della causa; la pubblica udienza va chiesta con istanza depositata e notificata nei termini. Una volta formulata l'istanza, non è dovuta una nuova comunicazione della modalità di trattazione.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare il fondamento dell'esecuzione, ma la Corte ha ritenuto decisiva la definitività degli avvisi di accertamento e la loro portata soggettiva.
Invocato dal ricorrente per negare la propria responsabilità per i debiti societari; la Corte non lo ha ritenuto decisivo rispetto agli avvisi definitivi.
art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata nel motivo, senza che la Corte ravvisasse un vizio idoneo a scardinare il titolo esecutivo.
Richiamato quale base delle imposte accertate; la Corte ha valorizzato la definitività degli avvisi e la responsabilità solidale ivi contenuta.
Richiamato dal ricorrente tra le norme fiscali, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato per contestare l'estensione della responsabilità personale; la Corte ha ritenuto la questione preclusa dalla mancata impugnazione degli avvisi.
Parimenti richiamato a supporto della censura sulla responsabilità, ma non ritenuto dirimente.
art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non vi ha ancorato una diversa soluzione.
art. 23 Cost.
Invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse un limite diverso all'esecuzione.
Richiamato per sostenere la possibilità di opposizione all'esecuzione, ma la Corte ha ritenuto che le contestazioni fossero ormai precluse rispetto al titolo definitivo.
Richiamato come norma sul titolo esecutivo; la Corte ha considerato idonei gli avvisi definitivi a fondare l'azione esecutiva.
art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che impedisse l'attribuzione al ricorrente della responsabilità contenuta negli avvisi definitivi così come formulati.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere l'impugnabilità degli atti; la Corte ha osservato che le contestazioni contro il fondamento dell'addebito andavano rivolte agli avvisi, non al pignoramento.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte d'appello aveva escluso che la sentenza penale assolutoria prodotta dal ricorrente producesse gli effetti invocati; la Cassazione ha ritenuto assorbente la definitività degli avvisi e la portata del titolo esecutivo.
Invocato per censurare la motivazione del pignoramento, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo agli avvisi di accertamento definitivi.
Richiamato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente; non è stato ravvisato un vizio motivazionale dell'atto esecutivo.
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in relazione al pignoramento presso terzi e alla sua motivazione per relationem.
Richiamato a proposito del contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi.
È il rito camerale e la base della definizione accelerata; la Corte ha applicato anche la condanna ex art. 96 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio dopo richiesta di decisione del ricorrente.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per lite ritenuta sanzionabile, oltre alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati nei termini, le contestazioni sul fondamento sostanziale della pretesa e sulla soggettiva imputazione del debito non possono essere riproposte in sede di opposizione al pignoramento, perché tali questioni restano coperte dalla definitività del titolo.
- Se l'avviso di accertamento o il titolo presupposto indica espressamente un soggetto come coobbligato in solido per tutte le somme dovute, l'azione esecutiva può essere estesa all'intero importo risultante dal titolo, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, senza necessità di una distinta quantificazione analitica nell'atto di pignoramento.
- Nel processo tributario, l'avviso di trattazione della causa assolve all'obbligo di comunicazione della data; quando una parte chiede la pubblica udienza secondo le forme di legge, non occorre un ulteriore avviso specifico della trasformazione della trattazione da camera di consiglio a udienza pubblica.
- La motivazione per relationem del pignoramento è sufficiente quando l'atto esecutivo richiama atti impositivi definitivi idonei a fondare la pretesa e questi indicano chiaramente il debitore o coobbligato responsabile.
- Le censure che presuppongono un'erronea lettura del contenuto del titolo esecutivo sono infondate se il ricorso non si confronta con la formulazione espressa del titolo e si limita a prospettare un diverso assetto della responsabilità non più contestabile nei confronti del titolo definitivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21440/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →