Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata, in solido tra una persona fisica e una società in liquidazione, per la violazione del divieto di trasferimento di denaro contante oltre soglia previsto dalla normativa antiriciclaggio. Secondo l'amministrazione, dalle scritture contabili risultavano movimenti "per cassa" tra società del medesimo gruppo, con causali riferite a incassi di crediti e restituzione di finanziamenti soci, per un importo complessivo di oltre sette milioni di euro, configuranti trasferimenti in contanti senza intermediari abilitati. Gli opponenti avevano sostenuto che tali annotazioni contabili non corrispondessero a effettivi passaggi di contante, ma fossero il frutto di un errore materiale o di una registrazione impropria, riferibile invece a compensazioni e/o cessioni di crediti tra società collegate. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione, annullando l'ordinanza per ritenuta insufficienza della prova dell'effettivo trasferimento di denaro contante, valorizzando la verosimiglianza dell'errore contabile. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il Ministero ha denunciato violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore e che la Corte territoriale aveva indebitamente disatteso tale efficacia probatoria, sostituendo alla prova contraria una mera ipotesi di verosimiglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero. Ha affermato che le risultanze dei libri e delle scritture contabili dell'imprenditore fanno prova contro di lui come presunzione semplice di veridicità, superabile sì con prova contraria, ma non con una mera valutazione apodittica di verosimiglianza dell'errore registrativo. La Corte d'appello, avendo riconosciuto che i trasferimenti risultavano annotati in contabilità, non poteva escluderne l'efficacia probatoria solo ipotizzando che si trattasse di compensazioni o cessioni di crediti senza che fosse stata fornita prova dell'asserito errore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2709 c.c.
Le risultanze dei libri e delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore come presunzione semplice di veridicità, con conseguente alterazione del regime generale dell'onere della prova.
art. 2710 c.c.
Richiamato con l'art. 2709 c.c. nel quadro dell'efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori.
art. 2697 c.c.
Il regime dell'onere della prova risulta inciso dalla presunzione derivante dalle scritture contabili; chi contesta l'annotazione deve fornire adeguata prova contraria.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni per censurare l'uso improprio di una valutazione di mero verosimile in luogo della prova contraria.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili, ma devono essere sorrette da un iter logico adeguato e non possono essere sostituite da una mera congettura sull'errore di contabilizzazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge prospettata nel ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 22 L. 689/1981
Norma processuale richiamata per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
art. 6 D.Lgs. n. 150/2011
Norma processuale richiamata per l'opposizione alla sanzione amministrativa.
art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007
Disposizione sostanziale violata, relativa al divieto di trasferimento di denaro contante oltre la soglia consentita senza intermediari abilitati.
Massime di principio
- Le risultanze dei libri e delle scritture contabili dell'imprenditore fanno prova contro di lui e operano come presunzione semplice di veridicità; la parte che le contesta deve fornire una prova contraria concreta, non potendo limitarsi ad allegare un errore di registrazione.
- Il giudice di merito può certamente valutare liberamente la prova contraria alle scritture contabili, ma non può disattendere l'efficacia probatoria delle annotazioni contabili mediante un mero giudizio di verosimiglianza o una congettura non sorretta da specifici elementi di riscontro.
- Quando l'annotazione contabile integra il principale elemento dimostrativo dell'illecito, la sua contestazione richiede la dimostrazione positiva dell'errore o dell'inesattezza della registrazione, non essendo sufficiente l'assenza di documentazione ulteriore a smentire la presunzione che deriva dalla contabilità.
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