Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo riferita a più cartelle di pagamento relative a crediti tributari. In primo grado la ricorrente aveva dedotto, tra l'altro, nullità dell'atto per difetto di titolo e per omessa o inesistente notifica delle cartelle sottese, prescrizione dei crediti, nullità del ruolo per omessa notifica delle comunicazioni di irregolarità e difetto di indicazione della base di calcolo degli interessi. L'agente della riscossione si era costituito depositando documentazione in copia. La contribuente aveva disconosciuto la conformità all'originale delle copie prodotte e aveva sostenuto che alcune cartelle erano già state annullate con giudicato esterno. La CTP accolse il ricorso solo per alcune cartelle e respinse il resto; in appello la contribuente censurò la ritenuta legittimità delle notifiche e l'utilizzabilità delle copie documentali, ma la Corte tributaria regionale rigettò l'appello. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle regole processuali per avere la sentenza d'appello qualificato come nuova eccezione, e quindi inammissibile, il disconoscimento della copia e della mancanza dell'originale; 2) violazione delle norme sulle prove documentali e sul disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento fosse tempestivo e rituale; 3) violazione delle norme sulle notificazioni delle cartelle, sostenendo che per alcune cartelle notificate a persona diversa dal destinatario mancasse la prova della raccomandata informativa. Il motivo decisivo della Corte è che i primi due motivi non si confrontano con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva rilevato che una delle cartelle era stata notificata direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, senza relata e senza necessità di originale da confrontare, mentre per le altre la notifica risultava avvenuta a persona legittimata a riceverla, con conseguente superfluità della raccomandata informativa; il terzo motivo è inammissibile perché la sentenza d'appello non aveva applicato l'art. 139 c.p.c., ma la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello: per una cartella la notificazione era stata eseguita direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, modalità che non richiede relata né un originale da comparare con una copia; per le altre cartelle la notifica era stata ritenuta validamente eseguita a persona legittimata a riceverle presso il domicilio del destinatario, senza necessità di ulteriore raccomandata informativa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché presupponeva l'applicazione dell'art. 139 c.p.c., mentre la decisione impugnata aveva fatto applicazione della disciplina speciale della riscossione. Non essendosi costituita l'intimata, non è stata pronunciata regolazione delle spese; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la ritualità del disconoscimento documentale e la possibilità di difesa sulle produzioni avversarie.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la questione non fosse una nuova domanda o eccezione in appello.
richiamato per il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all'originale; la Corte rileva che il motivo non si confronta con la ratio della decisione sulla modalità di notifica di una delle cartelle.
richiamato per asserita omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.
richiamato con riferimento al valore probatorio delle riproduzioni meccaniche e al loro disconoscimento.
richiamati dalla ricorrente in tema di documenti informatici e conformità delle copie, ma non centrali nella decisione.
la Corte lo considera disciplina speciale della notificazione della cartella di pagamento; la notifica diretta a mezzo posta non richiede relata né un originale da contrapporre alla copia, e il perfezionamento segue le regole proprie della notificazione postale diretta.
richiamato dalla Corte per affermare la presunzione di conoscenza quando la raccomandata sia consegnata al domicilio del destinatario a persona legittimata a riceverla.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa nelle notifiche a persona diversa dal destinatario; la Corte esclude la sua applicazione al caso concreto, perché ha ritenuto operante la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
richiamato dalla ricorrente come disciplina delle notifiche a persona diversa dal destinatario; la Corte precisa che la sentenza impugnata non aveva affatto applicato questa norma.
richiamato per il deposito delle memorie illustrative nel giudizio tributario, utilizzate dalla contribuente per precisare il disconoscimento documentale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato rispetto al quale calcolare l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per censurare una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
- La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 è regolata da una disciplina speciale che non richiede la relata di notifica né la produzione di un originale da confrontare con una copia fotostatica.
- Quando la cartella o l'atto della riscossione sia stato consegnato presso il domicilio del destinatario a persona legittimata a riceverlo, opera la presunzione di conoscenza e non è necessaria un'ulteriore raccomandata informativa, se la disciplina speciale applicabile non la prevede.
- La censura relativa al disconoscimento delle copie documentali è irrilevante se la decisione di merito poggia su una diversa qualificazione della notificazione che rende non decisiva la questione dell'originale o della copia.
- In cassazione non è sufficiente riproporre in modo astratto le violazioni di norme sulle prove e sulle notificazioni: occorre dimostrare in modo specifico l'errore commesso dal giudice di merito rispetto alla regola effettivamente applicata.
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