Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione della CTR della Liguria resa in sede di rinvio. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondati il secondo e il terzo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, con determinazione di un reddito imponibile pari a 99.960 euro ai sensi degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. Dopo un primo contenzioso sulla regolarità della notifica, il giudizio è proseguito in rinvio, nel quale la CTR ha ritenuto valida la delega di firma dell’atto, adeguata la motivazione dell’avviso, legittimo l’accertamento induttivo fondato su una segnalazione proveniente da uno studio notarile svizzero e insussistenti i presupposti per dedurre costi ex art. 109 TUIR. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse considerato valida la sottoscrizione dell’atto da parte di un soggetto non menzionato nella delega e che la documentazione sulla sua appartenenza alla carriera direttiva fosse stata prodotta solo tardivamente nel giudizio di rinvio; 2) violazione dell’art. 2729 c.c., perché il rapporto di lavoro con una società olandese sarebbe stato desunto da una sola dichiarazione di un terzo senza requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) violazione dell’art. 26 del modello OCSE e degli artt. 1 e 2 della direttiva 77/977/CE, deducendo l’illegittimità dell’utilizzo di informazioni e documenti acquisiti da un privato all’estero e non tramite autorità pubbliche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specifica indicazione della sede processuale in cui la censura era stata dedotta e, comunque, ha richiamato il principio secondo cui la delega di firma dell’avviso di accertamento è atto organizzativo interno e la qualità dirigenziale del firmatario può presumersi se non disconosciuta dall’ufficio; ha rigettato il secondo motivo osservando che, in caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può fondare l’accertamento anche su presunzioni c.d. supersemplici, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, e che nel caso concreto gli elementi documentali acquisiti erano sufficienti in assenza di prova contraria; ha rigettato anche il terzo motivo, affermando che nel processo tributario sono utilizzabili gli elementi indiziari acquisiti anche irregolarmente, salvo specifica previsione di inutilizzabilità o lesione di diritti fondamentali, e che la fonte straniera privata poteva comunque costituire base presuntiva per l’accertamento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del contribuente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
La sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere validamente delegata; la delega di firma è atto organizzativo interno e, se non disconosciuta dall’ufficio, può presumersi la sussistenza dei requisiti soggettivi del firmatario appartenente ai ruoli direttivi.
artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Consentono, nella fattispecie, l’accertamento del reddito mediante ricostruzione induttiva sulla base degli elementi acquisiti dall’Amministrazione.
Non risultano, nella specie, i presupposti per la deduzione dei costi in assenza dei corrispondenti componenti positivi di reddito.
Nel processo tributario l’Amministrazione può fondare l’accertamento anche su presunzioni e il giudice di merito valuta la gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori, salvo i casi di accertamento d’ufficio in cui operano presunzioni anche supersemplici.
art. 26 del modello OCSE
La disciplina internazionale sullo scambio di informazioni non comporta di per sé l’inutilizzabilità di dati acquisiti in modo diverso da quello regolato, ai fini dell’accertamento tributario.
artt. 1 e 2 della direttiva 77/977/CE
Sono invocati per contestare la modalità di acquisizione delle informazioni, ma non impediscono, nel caso concreto, l’utilizzo di elementi indiziari acquisiti da una fonte privata.
art. 41 del d.P.R. n. 600/1973
In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può procedere ad accertamento d’ufficio anche mediante presunzioni c.d. supersemplici, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale non possono essere introdotte nuove questioni o motivi non devoluti nei gradi precedenti, nei limiti del giudicato interno e di quello formatosi con la sentenza rescindente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio le parti non possono introdurre nuove questioni, eccezioni o motivi di impugnazione diversi da quelli già devoluti nei gradi precedenti; il giudice del rinvio è vincolato anche dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente.
- La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento è un atto organizzativo interno dell’ufficio: se l’ufficio non ne contesta gli effetti, può presumersi la legittimazione soggettiva del firmatario appartenente ai ruoli direttivi.
- In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento su presunzioni anche non gravi, precise e concordanti; in tale contesto l’onere di fornire prova contraria si sposta sul contribuente.
- Nel processo tributario la prova indiziaria può essere tratta anche da elementi acquisiti in modo non perfettamente rituale, salvo che una specifica norma ne sancisca l’inutilizzabilità o che l’acquisizione abbia leso diritti fondamentali di rango costituzionale.
- Le dichiarazioni rese da terzi e la documentazione proveniente da fonti estere o private possono costituire validi elementi presuntivi per la ricostruzione del reddito imponibile, se il contribuente non fornisce una prova contraria efficace.
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