Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un titolare di azienda agricola ha proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui l’azienda sanitaria locale gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per avere messo in commercio un bovino senza rispettare il periodo di sospensione previsto in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati. In fatto, l’animale era stato avviato al macello e risultava positivo ai cortisonici prima della scadenza del periodo di sospensione; nella dichiarazione che accompagnava l’animale non erano indicati i trattamenti farmacologici. Il ricorrente ha sostenuto, in cassazione, che l’illecito non gli fosse imputabile perché la documentazione di trasporto non portava la sua firma ma quella di un collaboratore, che egli non era presente al momento del fatto, che la condotta era stata posta in essere da un dipendente per errore, che egli si era prontamente attivato inviando un fax al macello il giorno successivo per indicare i medicinali usati e che la Corte d’appello avrebbe errato nel non ammettere prove testimoniali e documentali volte a dimostrare tali circostanze. Ha inoltre dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, nonché la violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa e sul potere istruttorio del giudice del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha innanzitutto ritenuto nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché presso il difensore costituito della controparte; tale nullità è stata sanata dalla costituzione della resistente, sia pure tardiva, con deposito del controricorso. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. relativa all’omesso esame di un fatto decisivo. Ha poi ritenuto infondati gli altri motivi: l’illecito amministrativo previsto dalla disciplina speciale è proprio del titolare dell’azienda, che risponde indipendentemente dall’assenza in azienda e non può essere sostituito nella responsabilità dal dipendente o collaboratore; il successivo fax non integra alcun ravvedimento operoso, istituto non previsto dalla disciplina applicata, ma può semmai rilevare solo ai fini della misura della sanzione; infine, la Corte d’appello ha legittimamente escluso le prove tardive perché dirette a dimostrare circostanze irrilevanti ai fini della decisione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 158/2006
La norma individua il divieto per il responsabile dell’azienda di commercializzare animali ai quali siano state somministrate sostanze o prodotti autorizzati senza che sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto; la violazione si perfeziona con la consegna dell’animale al macello in violazione di tali prescrizioni.
art. 15, comma 6, lett. d), d.lgs. n. 158/2006
La dichiarazione che accompagna l’animale deve indicare i trattamenti farmacologici somministrati; l’omissione di tale indicazione integra un elemento rilevante della violazione accertata.
artt. 3, 5 e 6, L. n. 689/1981
La responsabilità amministrativa è ricondotta al soggetto cui è imputabile l’illecito; nel caso di illecito proprio del titolare dell’azienda non è configurabile la responsabilità del mero dipendente o collaboratore, ferma restando la possibile responsabilità solidale dell’ente nei limiti di legge.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione semplificata.
art. 421 c.p.c.
Il potere officioso di acquisizione delle prove nel rito del lavoro opera nei limiti della rilevanza e decisività degli elementi istruttori.
art. 437, comma 2, c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice d’appello può ammettere nuove prove o acquisire documenti tardivi solo se emerge una pista probatoria qualificata e i mezzi di prova siano indispensabili per la decisione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta erronea ripartizione dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura.
art. 2907 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla pretesa violazione delle regole processuali e di tutela giurisdizionale.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione al preteso vizio di motivazione e alla mancata ammissione delle prove, ma la censura è stata ritenuta infondata.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È la base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a illeciti amministrativi propri del titolare di impresa, la responsabilità ricade sul soggetto cui la legge imputa direttamente l’obbligo violato; la condotta materiale del dipendente o collaboratore non esclude la responsabilità del titolare quando questi è il destinatario della norma sanzionatoria.
- Quando la disciplina speciale non prevede il ravvedimento operoso, la successiva correzione o integrazione della dichiarazione resa non elimina l’illecito già perfezionato; può incidere soltanto, se del caso, sulla quantificazione della sanzione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel rito del lavoro il giudice può utilizzare poteri officiosi in materia probatoria anche in appello, ma solo se le prove tardive si riferiscono a fatti decisivi e sia individuabile una pista probatoria qualificata; non è consentita l’acquisizione di prove su circostanze irrilevanti.
- La nullità della notificazione del ricorso, se sanata dalla costituzione della parte intimata, produce effetto ex tunc e consente la prosecuzione del giudizio; la nullità non coincide con l’inesistenza quando il vizio riguarda il luogo o le modalità della notificazione.
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