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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19203/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008 con cui l'Amministrazione recuperava IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, sul presupposto dell'omesso versamento delle somme dovute per un condono fiscale ex art. 9 L. n. 289/2002. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendo: esistente la delega di firma al funzionario sottoscrittore; non necessario un PVC perché non vi era stato accesso in azienda; corretta la motivazione; infondate le censure di merito. In Cassazione la società ha proposto dieci motivi: (1) invalidità dell'avviso per sottoscrizione da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale e per delega priva delle generalità del delegato; (2) presunta necessità della qualifica dirigenziale del firmatario; (3) nullità dell'atto per mancata preventiva contestazione del PVC; (4) nullità per violazione del termine dilatorio ex art. 12, co. 7, Statuto del contribuente, anche in relazione all'IVA; (5) omesso invito al contraddittorio e mancata possibilità di definizione agevolata delle sanzioni; (6) omessa considerazione dell'illegittimità del debito da condono, sostenendo che la disciplina del condono fosse incompatibile con il diritto UE e che l'atto dovesse essere annullato in autotutela; (7) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR posto a carico della contribuente la prova dell'inerenza dei costi; (8) falsa applicazione dell'art. 109 TUIR sulla non inerenza di un costo documentato da nota spese; (9) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione di tale costo da parte dell'Ufficio; (10) nullità/inesistenza della notifica dell'avviso per irregolarità del messo notificatore, mancanza di relata e sigillo, e difetto di conformità tra originale e atto notificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a una diversa ricostruzione in fatto della delega, e comunque infondata la censura sulla pretesa necessità della qualifica dirigenziale del sottoscrittore: per l'avviso di accertamento è sufficiente la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di un funzionario di carriera direttiva delegato, senza che sia necessaria la qualifica di dirigente. Ha poi respinto i motivi sul contraddittorio endoprocedimentale, chiarendo che il termine dilatorio dell'art. 12, co. 7, L. n. 212/2000 opera solo in caso di accessi presso la sede del contribuente e non per accertamenti 'a tavolino'; quanto all'IVA, ha osservato che il contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere in sede amministrativa. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, affermando che l'incompatibilità eurounitaria del condono non impedisce il recupero delle somme dovute e non può tradursi in un vantaggio per il contribuente che elimini anche il debito residuo dichiarato. Ha respinto il settimo motivo ricordando che la prova della certezza, determinabilità e inerenza dei costi spetta al contribuente. Ha dichiarato inammissibili l'ottavo e il nono motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, miravano a una nuova valutazione del merito e dei fatti, preclusa in cassazione e comunque ostacolata dalla doppia conforme. Ha infine dichiarato inammissibile il decimo motivo per mancata trascrizione degli atti notificatori e delle relate, necessaria per il controllo di ammissibilità del motivo stesso. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato; non è richiesta la qualifica dirigenziale del delegato.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per gli avvisi IVA vale la medesima regola sulla sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di funzionario delegato.

  • art. 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato per la posizione del funzionario di carriera direttiva; non impone la qualifica dirigenziale ai fini della validità della sottoscrizione dell'atto.

  • art. 5 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della nullità dell'atto.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel ricorso sulla motivazione dell'atto; la Corte non ha ravvisato vizi tali da travolgere l'accertamento.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato nel ricorso in tema di motivazione e legalità del provvedimento amministrativo.

  • art. 26 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato nel ricorso per contestare la regolarità dell'atto e della sua notificazione.

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per sostenere la nullità dell'atto; la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato per la tesi della necessità del PVC; la Corte ha escluso che fosse necessario in mancanza di accessi presso la sede.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio opera soltanto in caso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti presso la sede del contribuente, non per accertamenti a tavolino.

  • artt. 5 e 5-bis d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamati per il preteso obbligo di invito al contraddittorio e di definizione agevolata; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Il condono fiscale richiamato dalla contribuente non impedisce il recupero delle somme dovute dopo la disapplicazione eurounitaria della disciplina incompatibile.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della sussistenza dei requisiti di certezza, determinabilità e inerenza dei costi grava sul contribuente.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le componenti negative di reddito devono essere provate dal contribuente; la mera nota spese non è stata ritenuta sufficiente dalla CTR, e la doglianza mirava a rivalutare il merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la mancata contestazione dei costi da parte dell'Ufficio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato in tema di notificazione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per la disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inesistenza della notificazione e l'inapplicabilità della sanatoria; la Corte non ha esaminato il merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge, vizio motivazionale e inammissibilità per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per il principio della doppia conforme, che limita il sindacato sul vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ha fondato il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2 e art. 22 della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE

    Richiamati quale fonte del contrasto eurounitario del condono IVA con il principio di neutralità dell'imposta.

  • art. 10 del Trattato della Comunità Europea

    Richiamato nel ragionamento sull'incompatibilità eurounitaria della disciplina di condono in materia IVA.

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, la validità della sottoscrizione non richiede la qualifica dirigenziale del funzionario delegato, essendo sufficiente la delega del capo dell'Ufficio a un impiegato di carriera direttiva.
  • Il vizio relativo alla mancanza di delega o alla sua invalidità non può essere convertito in una richiesta di nuovo accertamento del fatto in cassazione; la censura è inammissibile se mira a sovvertire la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio dello Statuto del contribuente operano, per i tributi non armonizzati, solo quando l'accertamento sia preceduto da accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non negli accertamenti a tavolino.
  • Per i tributi armonizzati, la deduzione del vizio da omesso contraddittorio richiede l'allegazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere, non essendo sufficiente una contestazione meramente astratta.
  • L'incompatibilità di una disciplina condonistica con il diritto dell'Unione in materia IVA può legittimare il recupero della maggiore imposta dovuta, ma non elimina automaticamente il debito residuo dichiarato dal contribuente in sede di condono.
  • La prova della certezza, determinatezza e inerenza dei costi dedotti in dichiarazione grava sul contribuente; la mera contestazione dell'Ufficio non sposta questo onere probatorio.
  • In cassazione non è consentito prospettare, sotto veste di violazione di legge, una rivalutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni del giudice di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • Le censure concernenti la notificazione di un atto impositivo devono rispettare rigorosi oneri di specificità e di trascrizione degli atti e delle relate, perché la Corte possa verificare la fondatezza del motivo solo sulla base del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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