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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19055/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva ricostruito maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base di versamenti e prelievi bancari. In appello la CTR della Campania aveva rideterminato gli importi sottratti a tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con due motivi: 1) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse accolto questioni nuove introdotte in appello dalla contribuente in relazione a un conto cointestato con il coniuge, ai prelievi effettuati dal marito e all'irrilevanza fiscale di prelievi destinati a quote di fondi di investimento; 2) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto non adeguatamente provata dalla contribuente la giustificazione dei movimenti bancari, in particolare dei prelievi e dei versamenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché le deduzioni svolte in appello dalla contribuente non introducevano nuove eccezioni in senso stretto, ma si collocavano nell'alveo della contestazione già proposta in primo grado contro l'intero accertamento, costituendo mere difese e argomentazioni sempre proponibili nell'ambito dell'effetto devolutivo dell'appello. Il secondo motivo è stato respinto perché, per i prelievi, la Corte ha applicato i principi derivanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 nella parte relativa ai professionisti; per i versamenti, ha rilevato che la CTR aveva esaminato i singoli movimenti e aveva ritenuto giustificati quelli per cui la contribuente aveva fornito prova documentale, ravvisando reddito occulto solo nei versamenti non giustificati. La motivazione di merito della CTR, inoltre, aveva escluso i movimenti del conto cointestato al coniuge perché alimentato anche dallo stipendio del marito, circostanza non efficacemente censurata nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario non possono essere proposte nuove eccezioni in senso stretto in appello; restano invece ammissibili mere difese e argomentazioni giuridiche che non mutano il thema decidendum.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    In appello sono ammesse difese e contestazioni che si mantengano entro l'oggetto originario della controversia e non alterino la causa petendi.

  • art. 369 c.p.c., n. 3

    Richiamato nel motivo, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo rilievo decisivo nel rigetto.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione bancaria opera ancora per i versamenti; per i prelievi, nei confronti del professionista, la parte della norma che li trattava come ricavi/compensi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata a sostegno dell'accertamento analitico-induttivo, ma non violata dalla CTR secondo la Corte.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di fornire la prova contraria sui movimenti bancari non giustificati resta a carico del contribuente per i versamenti; la CTR ha ritenuto che tale onere fosse assolto almeno per parte dei movimenti.

  • art. 136 Cost.

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 30, comma 3, L. cost. n. 87/1953

    Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità si estendono ai rapporti non esauriti e non coperti da giudicato.

  • sentenza Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole "o compensi", perché irragionevole presumere che i prelievi ingiustificati del professionista siano automaticamente investiti nell'attività e generino reddito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la deduzione in appello di fatti o argomentazioni che si inseriscono nella contestazione già proposta contro l'accertamento originario non integra una nuova eccezione in senso stretto, ma una mera difesa sempre ammissibile.
  • La presunzione bancaria sui movimenti del conto corrente opera diversamente per versamenti e prelievi: i versamenti possono fondare una ripresa a tassazione se il contribuente non ne dia giustificazione, mentre i prelievi dei professionisti non possono essere automaticamente trattati come ricavi o compensi quando la relativa previsione normativa sia stata espunta per incostituzionalità.
  • Gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale si applicano ai rapporti non esauriti, anche se la pronuncia interviene dopo la decisione impugnata, e la questione può essere rilevata d'ufficio nel giudizio ancora pendente.
  • In materia di accertamento bancario, il giudice di merito deve valutare i singoli movimenti e può ritenere superata la presunzione legale quando il contribuente produca idonea documentazione giustificativa; il sindacato di legittimità non può sovrapporsi a tale apprezzamento se congruamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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