Cassazione Civile, Ordinanza n. 19054/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento poi annullato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi entrambi imperniati sulla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, e dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973, denunciando errori di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. Prima di esaminare il merito, la Corte ha rilevato d'ufficio un profilo preliminare: l'intempestività della notifica del ricorso. Risultava infatti prodotta solo una ricevuta postale attestante la notifica alla parte personalmente, mentre mancava l'avviso di ricevimento relativo alla notifica al domiciliatario difensore; inoltre la notifica alla parte era comunque avvenuta oltre il termine lungo per impugnare, calcolato sulla base della data di deposito della sentenza impugnata e della sospensione feriale. Non essendosi costituito il contribuente, la Corte ha verificato comunque la regolarità e tempestività del ricorso, ritenendo che il mancato deposito dell'avviso di ricevimento impedisse di dimostrare l'effettiva notifica al domiciliatario e che la notifica alla parte, tardiva, non fosse suscettibile di rinnovazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la notifica al domiciliatario fosse inesistente per mancata produzione dell'avviso di ricevimento, documento necessario a provare consegna, data e identità del consegnatario; ha inoltre considerato tardiva la notifica alla parte personalmente, eseguita oltre il termine lungo di impugnazione, con conseguente formazione del giudicato e impossibilità di rinnovazione della notifica. I motivi di merito non sono stati esaminati.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 600/1973
Richiamato come norma asseritamente violata nel merito, ma non esaminato per l'inammissibilità del ricorso.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
Richiamato come norma asseritamente violata nel merito, ma non esaminato per l'inammissibilità del ricorso.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
L'avviso di ricevimento è individuato come l'unico documento idoneo a provare l'avvenuta consegna del plico, la data e l'identità del consegnatario quando la notificazione avviene a mezzo posta.
termine lungo di impugnazione
Il suo mancato rispetto è qualificato come decadenza insanabile, rilevabile d'ufficio, posta a tutela di interessi generali di certezza e stabilità.
Massime di principio
- Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per dimostrare l'avvenuta consegna dell'atto, la data di consegna e l'identità del consegnatario; in mancanza, la notificazione al domiciliatario è inesistente e non meramente nulla.
- La notifica eseguita alla parte personalmente oltre il termine lungo per impugnare non consente la rinnovazione della notifica, poiché il termine è ormai spirato e il giudicato si è formato.
- La tempestività dell'impugnazione può e deve essere verificata d'ufficio anche in assenza di costituzione dell'intimato, trattandosi di termine di decadenza posto a tutela di interessi generali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività o inesistenza della notifica, i motivi di merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
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