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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19056/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2008 emesso nei confronti di una contribuente, nel quale l'Ufficio aveva rideterminato maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base dei movimenti bancari rilevati sui conti correnti. In appello la CTR Campania aveva parzialmente ridotto la pretesa fiscale, escludendo parte dei movimenti e quantificando gli importi sottratti a tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 369 n. 3 c.p.c., sostenendo che in appello la contribuente avrebbe introdotto nuovi temi di indagine e nuove difese inammissibili; 2) violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse correttamente applicato la presunzione derivante da versamenti e prelievi bancari e che la contribuente non avesse fornito la prova giustificativa dei movimenti. La contribuente non si è costituita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che le deduzioni svolte in appello dalla contribuente non integrassero nuove eccezioni in senso stretto, ma mere difese o argomentazioni giuridiche riconducibili alla contestazione originaria della pretesa fiscale, già integralmente contestata nel merito nel ricorso introduttivo; pertanto non vi era violazione del divieto di nuove eccezioni nel processo tributario. Sul secondo motivo ha rilevato che la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 aveva dichiarato l'illegittimità della presunzione relativa ai soli prelievi bancari dei professionisti, con effetti retroattivi sui rapporti non esauriti; resta invece ferma la presunzione sui versamenti, salvo prova contraria del contribuente. La CTR aveva comunque escluso i movimenti di un conto cointestato con il coniuge, alimentato dallo stipendio di quest'ultimo, e aveva esaminato analiticamente gli altri versamenti sul conto intestato alla contribuente, considerandone tassabili solo alcuni per i quali non era stata data prova della provenienza esente o già dichiarata. La Corte ha ritenuto corretta tale valutazione e ha confermato il riparto dell'onere probatorio applicato dal giudice di merito. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario vieta la proposizione di nuove eccezioni in appello, ma non impedisce la riproposizione di mere difese o argomentazioni giuridiche che non ampliano il thema decidendum.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di limiti alla deduzione di questioni nuove in appello.

  • art. 369 n. 3 c.p.c.

    richiamato come norma processuale indicata nel motivo di ricorso.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    la presunzione bancaria resta applicabile ai versamenti non giustificati; per i prelievi dei professionisti, la norma è stata espunta dall'ordinamento nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base normativa della rettifica del reddito in presenza di presunzioni e movimentazioni bancarie.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova grava sul contribuente quanto alla giustificazione dei versamenti non contabilizzati o non dichiarati.

  • art. 136 Cost.

    la declaratoria di illegittimità costituzionale comporta cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 30, comma 3, L. cost. n. 87/1953

    la sentenza di illegittimità costituzionale produce effetti anche sui rapporti non esauriti e non coperti da giudicato.

  • art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973

    limitamente alle parole "o compensi"

    è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la presunzione relativa ai prelievi bancari dei professionisti, ritenuta irragionevole e contraria alla capacità contributiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la deduzione in appello di argomenti difensivi che si inseriscono nella contestazione originaria dell'atto impositivo non integra nuova eccezione in senso stretto e non viola il divieto di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
  • L'inversione o la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie va applicata distinguendo tra prelievi e versamenti: per i prelievi dei professionisti la presunzione non può essere utilizzata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa previsione; per i versamenti permane l'onere del contribuente di dimostrarne la provenienza non imponibile o già tassata.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incide anche sui giudizi pendenti e sui rapporti non esauriti, con efficacia retroattiva nei limiti dei rapporti non coperti da giudicato.
  • Il giudice di merito può valutare analiticamente i singoli movimenti bancari e ritenere superata la presunzione solo per quelli specificamente giustificati con idonea documentazione.
  • Quando un conto è cointestato e alimentato da redditi di un terzo estraneo, la presunzione fiscale deve essere verificata con riguardo alla reale titolarità e provenienza delle somme, non potendo automaticamente imputarsi tutti i movimenti al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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