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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19059/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società operante nel commercio di autoveicoli l'indebita applicazione del regime del margine in relazione a due fatture di acquisto di autovetture usate, ritenendo insussistenti i requisiti per il trattamento agevolato e recuperando maggiore IVA, oltre sanzioni e interessi. In appello la decisione di primo grado favorevole al contribuente era stata riformata e l'accertamento confermato. In cassazione la società deduceva, con due motivi, da un lato l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella valutazione del libretto di circolazione e della natura dei precedenti fornitori/intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; dall'altro la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.L. n. 41 del 1995, sostenendo la corretta applicazione del regime del margine. Nella memoria, inoltre, il ricorrente segnalava che l'Agenzia aveva accolto in autotutela la richiesta relativa a una delle due autovetture, limitatamente alla Mercedes, sicché il contendere residuava solo sulla Porsche.

La decisione

La Corte ha ritenuto che per la Mercedes fosse cessata la materia del contendere per effetto dell'autotutela dell'Agenzia, ma ha esaminato e respinto entrambi i motivi di ricorso relativi alla Porsche. Ha escluso che vi fosse un omesso esame di fatto decisivo, osservando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di merito e il ragionamento probatorio del giudice di appello, non più deducibili nei termini prospettati. Quanto alla violazione di legge, la Corte ha ribadito che il regime del margine ex art. 36 D.L. n. 41 del 1995 è speciale, facoltativo, derogatorio e di interpretazione restrittiva; perciò, quando l'Ufficio contesti con elementi oggettivi e specifici la sua indebita applicazione, spetta al contribuente provare i presupposti oggettivi e soggettivi del beneficio. Nel caso concreto, la società non aveva dimostrato, neppure attraverso la carta di circolazione, che il precedente intestatario della Porsche non avesse detratto l'IVA; anzi, essendo il primo intestatario una società commerciale, operava la presunzione che l'IVA sugli acquisti fosse stata recuperata. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la buona fede e la spettanza del regime del margine. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per la parziale cessazione della materia del contendere relativa alla Mercedes.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare l'insufficienza della motivazione o la mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di violazione di legge è infondato perché la decisione di merito è coerente con la disciplina del regime del margine e con il suo riparto dell'onere probatorio.

  • art. 36 D.L. n. 41 del 1995

    Il regime del margine in materia IVA per beni usati è regime speciale, facoltativo, derogatorio e di stretta interpretazione; la sua applicazione richiede la prova dei relativi presupposti da parte del contribuente.

  • L. n. 85 del 1995

    Norma di conversione del D.L. n. 41 del 1995 richiamata per la disciplina del regime del margine.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i requisiti per fruire del regime agevolativo grava sul contribuente che lo invoca.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti.
  • Il regime IVA del margine per i beni usati ha natura speciale e derogatoria; pertanto, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare rigorosamente la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge.
  • Nella compravendita di autoveicoli usati, l'acquirente rivenditore deve adottare una diligenza qualificata nella verifica della 'storia' del veicolo, almeno attraverso i dati risultanti dalla carta di circolazione e dagli altri elementi facilmente reperibili, per controllare se l'IVA sia stata assolta a monte senza possibilità di detrazione.
  • Se il primo intestatario del veicolo è una società commerciale, il contribuente non può limitarsi a invocare la buona fede, dovendo verificare se quel soggetto abbia normalmente operato come soggetto che recupera l'IVA sugli acquisti, perché in difetto di tale prova il regime del margine non è applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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