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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19058/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)

La controversia

La controversia nasce da sette avvisi di accertamento emessi per le annualità 1999-2005, con i quali l'Ufficio contestava l'omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti, l'omessa dichiarazione IRPEF e l'omessa fatturazione di operazioni imponibili. Il contribuente impugnava gli atti deducendo sia l'illegittimità sostanziale degli avvisi sia la decadenza per le annualità 1999, 2000 e 2001. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti; in appello la CTR confermava richiamando la sentenza penale assolutoria intervenuta. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 64 c.p.p. e 116 c.p.c., per avere la CTR attribuito automaticamente efficacia decisiva alla sentenza penale di assoluzione, in sostanza estendendone gli effetti al giudizio tributario; 2) violazione degli artt. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, d.P.R. 633/1972, per non avere la CTR considerato che l'accertamento fiscale era fondato su presunzioni e movimenti bancari, non superabili per il solo fatto della sentenza penale. Il contribuente non si costituiva in Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha affermato che il giudice tributario non può limitarsi a recepire la sentenza penale assolutoria né può attribuirle automaticamente efficacia di giudicato nel processo fiscale; deve invece valutarne criticamente il contenuto alla luce del materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario e della specifica disciplina fiscale, inclusi il regime probatorio e le presunzioni legali relative ai movimenti bancari. La causa è stata quindi rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame nel merito, anche con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova e alla sussistenza dei requisiti delle presunzioni ex art. 2729 c.c.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata dalla CTR nel valorizzare la decisione penale

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio e non può attribuire valore automatico alla sentenza penale

  • art. 654 c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile non esplica automaticamente efficacia di giudicato nel giudizio tributario

  • art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973

    gli elementi desunti dai movimenti bancari possono fondare l'accertamento e spostare l'onere probatorio sul contribuente

  • art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972

    richiamato quale base normativa per l'utilizzo di presunzioni e dati bancari nell'accertamento fiscale

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni utilizzate dall'Ufficio devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente giudicato sull'accertamento fiscale: il giudice tributario deve verificare autonomamente la rilevanza degli elementi acquisiti in sede penale rispetto alla disciplina tributaria.
  • Il giudice tributario può utilizzare la sentenza penale come elemento di prova, ma deve compiere una valutazione critica e comparativa con il complessivo materiale istruttorio del giudizio fiscale, senza recepirla in modo apodittico.
  • L'autonomia tra illecito penale e illecito tributario impedisce di trasporre automaticamente l'insussistenza del reato all'insussistenza della pretesa fiscale, soprattutto quando diversi sono finalità, regole probatorie ed elemento soggettivo richiesto.
  • Quando l'accertamento fiscale è fondato su presunzioni e movimenti bancari, il giudice deve verificare la corretta applicazione della disciplina presuntiva e la ripartizione dell'onere della prova, senza ritenere sufficiente, di per sé sola, l'assoluzione penale.
  • In tema di presunzioni bancarie, la mancata prova dell'accusa in sede penale non sostituisce l'onere del contribuente di dimostrare che le movimentazioni contestate non costituiscono reddito imponibile o sono già state dichiarate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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