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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19057/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, fondato su ricavi non contabilizzati e su movimentazioni bancarie ritenute dall'Ufficio indice di compensi professionali non dichiarati. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo l'infondatezza della pretesa e la violazione della disciplina sull'accertamento fondato sui movimenti bancari. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello l'Ufficio chiedeva la riduzione della pretesa nei limiti di alcune sole operazioni bancarie da espungere, ottenendo riforma favorevole. In cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) violazione del divieto di ius novorum e degli artt. 345 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'appello dell'Ufficio avesse mutato l'oggetto della controversia e introdotto nuove eccezioni; 2) violazione degli artt. 32, 38 e 39 d.P.R. 600/1973, deducendo che il giudice di merito non avrebbe valutato gli elementi offerti per vincere la presunzione fiscale; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che le movimentazioni bancarie non fossero sintomatiche di redditi occultati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha escluso che l'appello dell'Agenzia avesse comportato mutatio libelli o nuove eccezioni, trattandosi solo di una riduzione della pretesa fiscale e di contestazione della decisione di primo grado senza alterazione della causa petendi. Sul secondo ha osservato che il giudice d'appello aveva accertato, con giudizio di merito insindacabile in cassazione se motivato correttamente, che le movimentazioni bancarie costituivano presuntivamente compensi professionali e che il contribuente non aveva fornito prova contraria specifica, limitandosi ad affermazioni generiche. Sul terzo ha ribadito che l'omesso esame di un fatto decisivo richiede la totale obliterazione di un elemento potenzialmente dirimente, situazione non ricorrente perché la CTR aveva esaminato i fatti rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere che l'appello dell'Ufficio avesse introdotto un mutamento della domanda o del thema decidendum inammissibile in secondo grado

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    interpretato nel senso che il divieto di nuove eccezioni non è violato quando l'appellante si limiti a ridurre o rimodulare la pretesa tributaria senza modificare la causa petendi

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    richiamato come base della disciplina delle indagini sui movimenti bancari e della presunzione fiscale collegata ai versamenti/prelevamenti

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale norma che impone al contribuente di fornire prova contraria specifica rispetto alla presunzione fondata sulle movimentazioni bancarie

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato insieme alle altre disposizioni sull'accertamento del reddito in chiave presuntiva

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne limita l'operatività ai casi di totale obliterazione del fatto

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

  • D.P.R. 633/1972 art. 51

    richiamato nel ricorso originario come norma asseritamente violata nell'accertamento IVA

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello dell'Ufficio non viola il divieto di nuove eccezioni quando si limita a contestare la quantificazione operata dal primo giudice o a ridurre la pretesa fiscale, senza introdurre un diverso fatto costitutivo o mutare la causa petendi.
  • In materia di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, la presunzione legale è vinta solo da una prova contraria specifica e documentale del contribuente; non sono sufficienti mere affermazioni generiche o il personale convincimento sulla natura non reddituale dei movimenti.
  • Quando il giudice di merito accerta la rilevanza presuntiva dei movimenti bancari e valuta l'assenza di prova contraria, tale apprezzamento di fatto è sottratto al riesame in cassazione se sorretto da motivazione логicamente e giuridicamente coerente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo se il giudice abbia completamente ignorato un elemento potenzialmente idoneo a determinare un esito diverso, non quando la censura miri a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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