Cassazione Civile, Ordinanza n. 11110/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per parziale versamento dell'IMU relativa all'anno 2014, riferito a sei immobili situati nel Comune di Napoli. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente: da un lato riconoscendo l'esenzione IMU, nei limiti della quota di spettanza, per un immobile destinato al culto cattolico; dall'altro confermando il diniego dell'esenzione per l'immobile indicato come abitazione principale, sul rilievo della mancanza di residenza anagrafica. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, sostenendo che il giudice di appello avesse rigettato in modo inadeguato il motivo relativo alla insufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201/2011, per avere escluso l'agevolazione IMU sull'immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A, nonostante la contribuente invocasse il beneficio per abitazione principale. La Corte ha esaminato la disciplina dell'IMU sull'abitazione principale, il succedersi delle modifiche normative e l'incidenza della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, per verificare se, nel caso di coniugi con residenze/dimore in immobili diversi, il beneficio spettasse anche quando l'immobile rivendicato fosse comune al coniuge e la contribuente vi non avesse fissato la propria residenza anagrafica e dimora abituale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso la nullità della sentenza d'appello: la motivazione, pur sintetica, era sufficiente e coerente, perché richiamava puntualmente l'orientamento di legittimità sull'obbligo motivazionale degli atti tributari e spiegava che l'avviso conteneva gli elementi essenziali della pretesa (valori imponibili, percentuali e durata del possesso, aliquota, categorie e classi catastali), così da consentire la difesa del contribuente. Quanto al secondo, ha ricostruito l'evoluzione normativa dell'IMU e ha chiarito che, alla luce della disciplina risultante dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 209/2022, il diritto all'esenzione per abitazione principale richiede comunque che nell'immobile per il quale il beneficio è invocato il possessore abbia residenza anagrafica e dimora abituale; nel caso concreto, la contribuente non poteva beneficiare dell'agevolazione per l'immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A, sicché era corretta la decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione integra nullità della sentenza solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, cioè incapace di rendere intellegibile la ratio decidendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; il requisito è soddisfatto se la decisione consente di comprendere le ragioni della pronuncia.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati invocati come parametri del ricorso per cassazione per vizio di motivazione e per violazione di legge.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è assolto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.
È richiamato per affermare che spetta al contribuente fornire prova contraria rispetto alle risultanze dell'ente impositore in ordine ai presupposti dell'agevolazione.
art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Nella formulazione originaria l'IMU non si applicava all'abitazione principale, intesa come immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La norma, nelle diverse formulazioni, disciplina il presupposto dell'IMU e la nozione di abitazione principale; la Corte valorizza il dato testuale e la successiva evoluzione normativa.
art. 13, commi 7 e 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamati per descrivere la riduzione di aliquota e la detrazione spettanti per l'abitazione principale nella fase iniziale dell'IMU.
art. 4, comma 5, lett. a, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Ha introdotto il riferimento al nucleo familiare nella definizione di abitazione principale e la regola dell'unico immobile agevolabile per il nucleo familiare.
art. 1, comma 707, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Ha confermato la disciplina dell'abitazione principale, reintroducendo l'esenzione per molte categorie abitative a decorrere dal 2014 e mantenendo il collegamento con il nucleo familiare.
art. 1, comma 741, lett. b, L. 27 dicembre 2019, n. 160
Nella disciplina della nuova IMU ripropone la definizione di abitazione principale e la regola dell'unico immobile agevolabile per il nucleo familiare.
art. 5-decies, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Intervento legislativo che ha modificato la definizione di abitazione principale per superare gli orientamenti restrittivi della giurisprudenza di legittimità.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato per il requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione della sentenza.
È evocato per distinguere l'obbligo di convivenza coniugale dalla diversa questione fiscale dell'abitazione principale.
È richiamato per affermare che i coniugi possono stabilire consensualmente residenze disgiunte, senza che ciò elida automaticamente il diritto all'agevolazione nei casi consentiti dalla disciplina vigente.
art. 1, comma 12, L. 20 maggio 2016, n. 76
È menzionato in relazione alla residenza comune degli uniti civilmente, per analogia sistematica nella disciplina dell'abitazione principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
È citato nel passaggio relativo alle questioni di legittimità costituzionale e alla disciplina dell'ICI/IMU sull'abitazione principale.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente solo quando la motivazione manchi del tutto oppure sia costruita in modo da impedire ogni controllo sulla ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica se essa consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso IMU/ICI è soddisfatto quando l'atto indica gli elementi essenziali della pretesa, tali da consentire al contribuente di contestare an e quantum del tributo; non è richiesta una motivazione analitica su ogni profilo di fatto già destinato al contraddittorio processuale.
- In materia di IMU, il beneficio per abitazione principale richiede la contemporanea presenza di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile agevolato; il possesso del solo requisito formale o del solo requisito sostanziale non è sufficiente.
- Dopo le modifiche normative e l'intervento della Corte costituzionale, il diritto all'agevolazione non può essere negato in modo automatico solo perché il coniuge o il componente del nucleo familiare risieda altrove; occorre però che, per l'immobile invocato, il possessore vi abbia effettivamente residenza e dimora abituale.
- Nei rapporti tra coniugi non separati, l'abitazione principale va individuata in modo unitario per il nucleo familiare, ma la regola non esonera dall'accertare in concreto quale sia l'immobile che soddisfa i requisiti di legge.
- Quando il contribuente contesta la pretesa tributaria o l'esclusione dell'agevolazione, grava su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del beneficio invocato, in particolare i presupposti anagrafici e di dimora abituale.
- La disciplina dell'abitazione principale deve essere letta in coerenza con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, evitando interpretazioni che conducano a risultati irragionevoli o discriminatori tra situazioni familiari analoghe.
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