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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11110/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per parziale versamento dell'IMU relativa all'anno 2014, riferito a sei immobili situati nel Comune di Napoli. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente: da un lato riconoscendo l'esenzione IMU, nei limiti della quota di spettanza, per un immobile destinato al culto cattolico; dall'altro confermando il diniego dell'esenzione per l'immobile indicato come abitazione principale, sul rilievo della mancanza di residenza anagrafica. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, sostenendo che il giudice di appello avesse rigettato in modo inadeguato il motivo relativo alla insufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201/2011, per avere escluso l'agevolazione IMU sull'immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A, nonostante la contribuente invocasse il beneficio per abitazione principale. La Corte ha esaminato la disciplina dell'IMU sull'abitazione principale, il succedersi delle modifiche normative e l'incidenza della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, per verificare se, nel caso di coniugi con residenze/dimore in immobili diversi, il beneficio spettasse anche quando l'immobile rivendicato fosse comune al coniuge e la contribuente vi non avesse fissato la propria residenza anagrafica e dimora abituale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso la nullità della sentenza d'appello: la motivazione, pur sintetica, era sufficiente e coerente, perché richiamava puntualmente l'orientamento di legittimità sull'obbligo motivazionale degli atti tributari e spiegava che l'avviso conteneva gli elementi essenziali della pretesa (valori imponibili, percentuali e durata del possesso, aliquota, categorie e classi catastali), così da consentire la difesa del contribuente. Quanto al secondo, ha ricostruito l'evoluzione normativa dell'IMU e ha chiarito che, alla luce della disciplina risultante dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 209/2022, il diritto all'esenzione per abitazione principale richiede comunque che nell'immobile per il quale il beneficio è invocato il possessore abbia residenza anagrafica e dimora abituale; nel caso concreto, la contribuente non poteva beneficiare dell'agevolazione per l'immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A, sicché era corretta la decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente solo quando la motivazione manchi del tutto oppure sia costruita in modo da impedire ogni controllo sulla ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica se essa consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso IMU/ICI è soddisfatto quando l'atto indica gli elementi essenziali della pretesa, tali da consentire al contribuente di contestare an e quantum del tributo; non è richiesta una motivazione analitica su ogni profilo di fatto già destinato al contraddittorio processuale.
  • In materia di IMU, il beneficio per abitazione principale richiede la contemporanea presenza di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile agevolato; il possesso del solo requisito formale o del solo requisito sostanziale non è sufficiente.
  • Dopo le modifiche normative e l'intervento della Corte costituzionale, il diritto all'agevolazione non può essere negato in modo automatico solo perché il coniuge o il componente del nucleo familiare risieda altrove; occorre però che, per l'immobile invocato, il possessore vi abbia effettivamente residenza e dimora abituale.
  • Nei rapporti tra coniugi non separati, l'abitazione principale va individuata in modo unitario per il nucleo familiare, ma la regola non esonera dall'accertare in concreto quale sia l'immobile che soddisfa i requisiti di legge.
  • Quando il contribuente contesta la pretesa tributaria o l'esclusione dell'agevolazione, grava su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del beneficio invocato, in particolare i presupposti anagrafici e di dimora abituale.
  • La disciplina dell'abitazione principale deve essere letta in coerenza con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, evitando interpretazioni che conducano a risultati irragionevoli o discriminatori tra situazioni familiari analoghe.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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