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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione contro la sentenza di merito. La censura deduce un errore di fatto nella lettura della procura speciale alle liti: la Corte avrebbe erroneamente interpretato come "2012" la data riportata nella procura, mentre la quarta cifra sarebbe stata "8", così da ricondurre il mandato all'anno 2018 e renderlo compatibile con la sentenza impugnata. I ricorrenti hanno inoltre richiamato elementi grafici interni allo stesso atto e una specificazione ulteriore della data. Per la fase rescissoria hanno trascritto integralmente i motivi del ricorso originario per cassazione e i documenti allegati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'ordinanza revocanda non si era basata solo sulla data della procura, ma anche su altri due profili autonomamente decisivi: la procura menzionava il giudizio di cassazione solo nell'intestazione, senza indicare la sentenza impugnata, e il suo contenuto era riferito a incombenze tipiche del giudizio di merito, quindi non idoneo a integrare il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. Inoltre, il ricorso mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione giuridica sulla validità della procura, e non a correggere un vero errore revocatorio. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso originario e ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La riforma della norma viene richiamata per affermare che la specialità della procura per il ricorso per cassazione può essere integrata dalla collocazione topografica, ma solo se non emergano elementi che rendano assolutamente evidente la non riferibilità della procura al giudizio di legittimità.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale; non basta un richiamo generico al giudizio di cassazione se il contenuto e gli altri elementi del mandato non consentono di identificarlo con certezza come conferito per quel giudizio.

  • art. 1367 c.c.

    È richiamato come criterio conservativo: nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che consenta alla parte conferente di far produrre effetti all'atto.

  • art. 159 c.p.c.

    È richiamato in combinazione con il principio di conservazione per sostenere un'interpretazione della procura favorevole alla sua efficacia nei casi dubbi.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura alle liti deve essere speciale non solo per collocazione formale, ma anche per contenuto: deve consentire di identificare con certezza il giudizio di legittimità o la sentenza da impugnare.
  • La sola presenza nell'intestazione di un riferimento al giudizio di cassazione non basta, se il testo della procura è strutturato in modo da riferirsi a incombenze proprie del merito o non individua con precisione il provvedimento impugnato.
  • L'errore revocatorio è configurabile solo quando l'errore di fatto sia decisivo; se la decisione poggia anche su ulteriori rationes autonome non censurate, la revocazione è inammissibile o comunque infondata.
  • Non è consentito usare il rimedio della revocazione per ottenere una nuova valutazione giuridica della validità della procura o, più in generale, per sollecitare una seconda pronuncia sul merito della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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