Cassazione Civile, Ordinanza n. 11030/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un precedente provvedimento della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna in materia di protezione umanitaria. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso originario non contenesse motivi separati e specifiche censure in iure, mentre in realtà esso era articolato in quattro motivi autonomi, sviluppati tra pagina 17 e pagina 50, ciascuno diretto contro capi e punti specifici della sentenza impugnata. Sosteneva inoltre che il proprio ricorso non mirasse a una rivalutazione del merito, ma a dedurre violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., errore che deve essere immediatamente rilevabile e non può consistere in una diversa valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, anche a voler ammettere che il ricorso originario fosse articolato in motivi separati, la censura non era decisiva perché l'ordinanza revocanda si fondava su una duplice autonoma ratio decidendi: oltre al profilo formale della mancata separazione dei motivi, la Corte aveva anche ritenuto il ricorso inammissibile perché privo di specifiche censure in diritto e volto, in sostanza, a sollecitare una rivisitazione del merito. Poiché la critica investiva anche questo secondo fondamento, si risolveva in una contestazione di giudizio e non in un errore di fatto revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'Amministrazione; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c., tra cui l'errore di fatto.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto processuale risultante dagli atti; non copre errori di valutazione o di diritto.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere formulato con motivi separati, a pena di inammissibilità, secondo la valutazione compiuta nell'ordinanza revocanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sono presenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro le decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., e non per contestare apprezzamenti giuridici o valutazioni del materiale processuale.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere immediato, oggettivo e rilevabile senza attività interpretative; se per sostenerlo occorre discutere l'esatto significato degli atti o delle censure, il vizio è di giudizio e non è deducibile in revocazione.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'eventuale errore che colpisca solo una di esse non è decisivo se l'altra resta intatta.
- Nel giudizio di revocazione, la decisività dell'errore va verificata con giudizio controfattuale: se, anche correggendo l'errore prospettato, la decisione resiste per altra autonoma ragione, la revocazione deve essere negata.
- Non può essere dedotto come errore revocatorio il mero dissenso sulla qualificazione del ricorso come astratto, generico o diretto a ottenere una rivalutazione del merito, perché si tratta di apprezzamento di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11014/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11026/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11034/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11038/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →