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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11014/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute a vario titolo: scoperto su conto corrente, affidamento promiscuo e capitale residuo di un finanziamento. Il tribunale, revocato il decreto, aveva comunque condannato la società debitrice principale e i fideiussori al pagamento; la corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione i soccombenti hanno dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 1334 c.c. e 118 TUB per asserita insufficienza/invalidità delle comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali; (2) omesso esame dell’invio e della ricezione di tali comunicazioni; (3) carente motivazione e omesso esame sulla validità ed efficacia del contratto di finanziamento promiscuo, ritenuto non adeguatamente documentato; (4) violazione della delibera CICR 9 febbraio 2000 e degli artt. 1283 e 1284 c.c. in tema di anatocismo, sostenendosi che la reciprocità della capitalizzazione trimestrale fosse solo apparente e in concreto elusiva; (5) violazione degli artt. 189 e 210 c.p.c. per il diniego dell’ordine di esibizione degli estratti conto, sul presupposto che la mancata reiterazione della richiesta nelle conclusioni di primo grado non equivalga ad abbandono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il terzo e il quinto motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di fatto o della prova, non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto infondato il quarto motivo, escludendo che la previsione di un tasso creditore minimo rendesse fittizia o elusiva la reciprocità della capitalizzazione. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte non ravvisa una violazione, perché le censure mirano in realtà a contestare apprezzamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento all’efficacia delle comunicazioni contrattuali; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché involge una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nel testo pro tempore richiedeva la comunicazione scritta delle variazioni delle condizioni contrattuali; la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva accertato la regolare comunicazione e, comunque, il rispetto dei requisiti di legge.

  • art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000

    Rilevante per la disciplina della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti bancari; la Corte esclude che sia violata dalla mera previsione di tassi diversi per attivo e passivo.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato in tema di anatocismo; la Corte esclude l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale pattuita in contratto successivo alla delibera CICR, alle condizioni di reciprocità previste.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1283 c.c. sulla misura degli interessi; la Corte non ne ricava un divieto di reciprocità con tassi creditori minimi.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla riproposizione delle istanze istruttorie; la Corte conferma che il mancato richiamo specifico nelle conclusioni può integrare abbandono dell’istanza, salvo diversa volontà inequivoca.

  • art. 210 c.p.c.

    Rilevante per l’ordine di esibizione; la Corte afferma che, se non reiterata specificamente nelle conclusioni, la richiesta istruttoria può considerarsi abbandonata e non riproponibile in appello.

  • art. 120 d.lgs. n. 385 del 1993

    È richiamato quale base della delibera CICR sulla disciplina dell’anatocismo nei rapporti bancari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le censure di cassazione che contestano la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova o la completezza della documentazione sono inammissibili quando non denunciano un vero errore di diritto ma mirano a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • In tema di variazione unilaterale delle condizioni bancarie, la verifica della regolare comunicazione scritta e del rispetto delle formalità di legge appartiene al giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire a tale accertamento una diversa versione dei fatti.
  • La capitalizzazione trimestrale degli interessi in un contratto bancario successivo alla disciplina CICR non è illegittima per il solo fatto che il tasso creditore sia molto inferiore a quello debitore: la reciprocità attiene al criterio di calcolo, non all’identità dei tassi.
  • Il carattere anatocistico dell’operazione deriva dalla capitalizzazione degli interessi, anche se il tasso creditore è minimo; la mera esiguità del tasso a favore del cliente non elimina di per sé il fenomeno dell’anatocismo.
  • Le istanze istruttorie non riproposte in modo specifico nelle conclusioni di primo grado possono ritenersi abbandonate; la valutazione sull’eventuale volontà inequivoca di insistere nella richiesta è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoAnatocismoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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