Cassazione Civile, Ordinanza n. 11026/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui venivano richieste somme a titolo di sanzioni collegate all'IRPEF per l'anno d'imposta 2006. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'Amministrazione avesse violato l'art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000, per aver separato il provvedimento sanzionatorio dall'atto di accertamento delle imposte e per non aver dato rilievo all'accordo di adesione, ravvisando così una tutela del legittimo affidamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri e non per vizi dell'avviso di accertamento presupposto, divenuto definitivo perché non impugnato; 2) violazione dell'art. 10, comma 2, L. n. 212/2000 e degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che era legittima l'irrogazione separata e contestuale delle sanzioni rispetto all'avviso di accertamento, e che tale modalità non poteva fondare alcun legittimo affidamento del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che la cartella esattoriale, quando trae origine da un avviso di accertamento non impugnato e ormai definitivo, è censurabile dinanzi al giudice tributario solo per vizi propri, non anche per vizi dell'atto presupposto. Ha inoltre ribadito che il procedimento di accertamento del tributo e quello di irrogazione delle sanzioni sono autonomi, disciplinati da regole diverse, e che la previsione legale della separata irrogazione delle sanzioni, anche mediante atto distinto ma contestuale all'avviso, non è idonea a fondare un legittimo affidamento del contribuente. In conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto non impugnato e divenuto definitivo.
art. 10, comma 2, L. n. 212/2000
La tutela del legittimo affidamento opera in materia tributaria, ma deve essere fatta valere nel rispetto delle regole processuali e non consente di elidere una pretesa derivante da atti non tempestivamente impugnati.
Le sanzioni amministrative collegate al tributo possono essere irrogate unitamente all'avviso di accertamento.
È legittima l'irrogazione autonoma e distinta delle sanzioni, purché contestuale all'avviso di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Una cartella esattoriale fondata su un avviso di accertamento definitivo è impugnabile solo per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto non tempestivamente contestato.
- La tutela del legittimo affidamento in materia tributaria non deroga alle regole processuali sull'impugnazione degli atti impositivi: il contribuente deve reagire tempestivamente contro l'atto lesivo.
- Il procedimento di accertamento del tributo e quello di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie sono autonomi e seguono discipline differenti; la definitività del primo non è condizione necessaria del secondo.
- La facoltà dell'Amministrazione di emettere sanzioni in atto autonomo ma contestuale all'avviso di accertamento è espressamente prevista dalla legge e non può, di per sé, costituire fonte di illegittimità o di affidamento tutelabile.
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