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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente bancario con annessa apertura di credito. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale del correntista, aveva condannato la banca a restituire oltre 454.000 euro, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione: secondo quel giudice, la prescrizione poteva decorrere solo dalle rimesse solutorie, cioè in presenza di scoperto eccedente un affidamento, e nel caso concreto l'esistenza di un'apertura di credito era da considerarsi non contestata e confermata dalle consulenze tecniche. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, perché l'esistenza dell'affidamento non era stata affatto non contestata, essendo stata al contrario negata nelle difese; 2) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., perché la c.t.u. non aveva dimostrato alcuna apertura di credito, limitandosi a rilevare l'assenza in atti dei relativi contratti; 3) violazione degli artt. 1346 e 1842 c.c. e 132 c.p.c., perché non era stata provata né allegata in modo sufficiente la conclusione di un contratto di apertura di credito, neppure in forma di fatto, mancando la prova dell'ammontare della somma messa a disposizione del cliente; 4) violazione delle norme sugli interessi applicabili alle somme da restituire. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, affermando che, pur essendo nel regime previgente possibile la conclusione per facta concludentia di un'apertura di credito, occorre comunque la prova di un contratto specifico e della concreta messa a disposizione di una somma in favore del correntista; la mera tolleranza della banca o gli sconfinamenti non bastano a dimostrare l'esistenza del contratto. Il quarto motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso della banca, dichiarando assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la questione applicando i principi indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto apodittica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva desunto l'esistenza dell'apertura di credito dalla mancata contestazione e dalla consulenza tecnica, precisando che la prova del rapporto di affidamento non può essere tratta automaticamente da una situazione di conto passivo o da meri sconfinamenti tollerati dalla banca.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può qualificare come non contestato un fatto che risulti invece specificamente contestato dalle difese; la valutazione della non contestazione deve confrontarsi con l'effettivo contenuto degli atti difensivi.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove non può prescindere dai criteri legali e non può fondarsi su inferenze apodittiche circa l'esistenza di un contratto non dimostrato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza dell'apertura di credito e i fatti da cui dipende la decorrenza della prescrizione grava sulla parte che se ne avvale.

  • art. 1346 c.c.

    La deduzione del contratto richiede un oggetto determinato o determinabile; non è sufficiente una generica allegazione di affidamento priva di contenuto contrattuale definito.

  • art. 1842 c.c.

    L'apertura di credito comporta l'obbligo della banca di tenere una somma a disposizione del cliente entro un limite pattuito; tale contratto deve risultare provato come specifico rapporto di affidamento.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve dare conto in modo coerente delle ragioni poste a base della decisione, specie quando si desume l'esistenza di un contratto da fatti concludenti.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di determinazione degli interessi sulle somme da restituire.

  • art. 5 L. n. 154 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina degli interessi e dei rapporti bancari.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato per la disciplina della forma e delle condizioni dei contratti bancari nel sistema del T.U.B.

  • art. 3 L. n. 154 del 1992

    Nel regime previgente ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari; per i rapporti anteriori, però, restava possibile la prova per facta concludentia nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nel rapporto di conto corrente bancario, la prescrizione delle azioni di ripetizione può decorrere dalle singole rimesse solo quando queste abbiano funzione solutoria; se il conto è assistito da un valido affidamento, le rimesse nei limiti del fido hanno funzione ripristinatoria della provvista.
  • L'esistenza di un'apertura di credito non può essere affermata in modo apodittico: anche quando il regime temporale consenta la prova per facta concludentia, occorre comunque dimostrare un concreto contratto di affidamento, con indicazione del relativo limite e della somma messa a disposizione del cliente.
  • La mera tolleranza della banca rispetto agli sconfinamenti del cliente o la semplice presenza di un conto passivo non equivalgono, da sole, alla prova della stipulazione di un'apertura di credito.
  • L'onere di allegazione e prova dei fatti che impediscono o sospendono la prescrizione grava sulla parte che li invoca; non basta una deduzione generica dell'esistenza del rapporto di affidamento.
  • La non contestazione può essere valorizzata solo se il fatto storico risulta effettivamente non contestato nel contraddittorio processuale, e non quando dalle difese emerga una contestazione espressa o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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