Cassazione Civile, Ordinanza n. 11034/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, rilevando d'ufficio il difetto originario di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo in mancanza dei presupposti previsti dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le parti intimate non si erano formalmente costituite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato più estratti di ruolo e una cartella di pagamento di cui contestava la notifica. Dopo un primo accoglimento in CTP, un rigetto in appello e un precedente rinvio della Cassazione, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma dal testo disponibile non emerge il contenuto specifico dei singoli motivi. Nel corso del giudizio è stato comunicato il fallimento della ricorrente. La Corte ha rilevato d'ufficio che, nel giudizio di cassazione, non operano le ordinarie cause di interruzione del processo e che, per effetto della sopravvenuta disciplina dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo in presenza di specifici pregiudizi tassativamente indicati; inoltre ha richiamato Cass., Sez. U., n. 26283/2022 sul carattere impugnatorio-merito del processo tributario e sulla necessità di un concreto interesse ad agire. In assenza di allegazioni o prova di un pregiudizio attuale, il ricorso originario è stato ritenuto inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.
Norme richiamate
L'estratto di ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo nei casi tassativamente indicati dalla norma, ossia quando l'iscrizione a ruolo arrechi un pregiudizio nelle ipotesi previste dalla disposizione.
Ha introdotto, in sede di conversione, la modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai casi tipizzati.
Legge di conversione che ha precisato e reso operativa la novella dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016
È richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnabilità diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non operano le ordinarie cause di interruzione del processo; l'eventuale fallimento di una parte non determina di per sé arresti del procedimento.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra un concreto pregiudizio tra quelli tipizzati dalla disciplina sopravvenuta.
- Nel processo tributario, avente natura impugnatorio-merito, l'interesse ad agire contro il ruolo non può essere astratto o meramente eventuale, ma deve corrispondere a una lesione attuale e concreta derivante dall'iscrizione a ruolo.
- In assenza dei presupposti legali per l'impugnazione diretta, il ricorso introduttivo è inammissibile perché la causa non poteva essere proposta, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
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