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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24428/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del titolare di un'impresa individuale per imposte dirette, IRAP e IVA, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2006, con ricostruzione induttiva del reddito e del volume d'affari. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo legittimo l'atto sia quanto alla sottoscrizione, sia quanto al rispetto del termine post-PVC, sia quanto alla motivazione, al metodo induttivo adottato, al diniego della detrazione IVA e alle sanzioni. In cassazione sono stati proposti dieci motivi: nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e mancata allegazione della delega; nullità per emissione prima dei 60 giorni dal PVC senza adeguata urgenza; ultrapetizione per asserita rilevata genericità dell'appello; nullità o annullabilità per difetto di motivazione; mancata allegazione degli atti e dei dati relativi ai soggetti campione e ai gruppi merceologici; illegittimità della ricostruzione fondata su medie di settore; omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata considerazione dei dati concreti aziendali; omessa pronuncia sulla censura relativa all'inverosimiglianza della ricostruzione del reddito; mancato riconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti; illegittimità delle sanzioni per mancata considerazione della buona fede del contribuente. Prima della decisione, gli eredi avevano però depositato istanza di sospensione e poi di rinvio, allegando di avere presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022 (rottamazione-quater), con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e piano di rateazione; la Corte ha quindi esaminato il rapporto tra tale definizione agevolata e il processo di cassazione.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i dieci motivi del ricorso, perché ha ritenuto perfezionata la procedura di definizione agevolata dei carichi e ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, l'estinzione del giudizio non richiede il pagamento integrale del debito rateizzato, ma soltanto la domanda di adesione con impegno a rinunciare ai giudizi e la documentazione dei pagamenti già effettuati. In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata, rilevando che l'inadempimento eventuale successivo incide solo sulla riscossione e non riapre il processo. Il dispositivo si è dunque concluso con declaratoria di estinzione del giudizio, senza pronuncia nel merito delle censure fiscali originarie.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione; la Corte, nel quadro della definizione agevolata, non affronta il merito della censura

  • art. 12, L. n. 212/2000

    richiamato per contestare l'emissione dell'avviso prima del termine di 60 giorni dal PVC; il merito della censura non è deciso per l'estinzione del processo

  • art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme alle norme sul termine post-PVC a sostegno della nullità dell'avviso

  • art. 3, L. n. 241/1990

    invocato per il difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza di merito

  • art. 7, L. n. 212/2000

    invocato per la motivazione e l'allegazione degli atti richiamati nell'avviso

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per la motivazione degli atti impositivi IVA

  • artt. 53 e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per censurare la declaratoria di asserita genericità dell'appello e l'ultrapetizione

  • artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamati per contestare la ricostruzione induttiva del reddito e la pretesa dell'Ufficio di prescindere dai dati concreti

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per la ricostruzione induttiva ai fini IVA

  • artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446/1997

    richiamati per la determinazione dell'IRAP nel contesto dell'accertamento induttivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia della CTR su specifici motivi di appello

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    invocato per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni in ragione della buona fede e dell'asserita responsabilità del commercialista

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    la Corte interpreta la disciplina della rottamazione-quater come procedura amministrativa che, una volta perfezionata con domanda e accettazione dell'agente, può determinare l'estinzione del giudizio tributario senza attendere il pagamento integrale del piano rateale

  • art. 1, comma 231, L. n. 197/2022

    "i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti"

    prevede l'estinzione dei debiti tributari mediante pagamento del capitale e delle spese, con stralcio di sanzioni, interessi e aggio

  • art. 1, comma 232, L. n. 197/2022

    disciplina il pagamento in unica soluzione o in massimo diciotto rate

  • art. 1, comma 235, L. n. 197/2022

    richiede la dichiarazione del debitore entro il termine previsto, con scelta del numero di rate

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    la Corte afferma che il giudizio si estingue se la procedura è perfezionata e sono documentati i pagamenti già eseguiti; non è necessario il pagamento integrale del debito rateizzato

  • art. 1, comma 241, L. n. 197/2022

    prevede la comunicazione dell'agente della riscossione con l'ammontare complessivo e le scadenze delle rate

  • art. 1, comma 244, L. n. 197/2022

    stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento fa venir meno gli effetti della definizione e riattiva le attività di recupero, ma non la prosecuzione del giudizio estinto

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    mostra che il legislatore consente l'estinzione del giudizio anche prima del completamento del piano rateale, a seguito del deposito della domanda e del pagamento della prima rata

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base per l'estinzione del giudizio di cassazione nei casi previsti dalla legge

  • art. 375 c.p.c.

    citato nel richiamo alla possibilità di definire il giudizio con ordinanza o decreto nei casi previsti

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato nel richiamo ai possibili provvedimenti in camera di consiglio

  • art. 111 Cost.

    richiamato indirettamente per il principio di ragionevole durata del processo

  • art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel comma 231 per gli interessi di mora esclusi dalla definizione

  • art. 17, d.lgs. n. 112/1999

    richiamato nel comma 231 per l'aggio escluso dalla definizione

  • art. 27, comma 1, d.lgs. n. 46/1999

    richiamato nel comma 231 per sanzioni e somme aggiuntive escluse dalla definizione

  • art. 4, d.l. n. 51/2023

    richiamato per le modifiche ai commi 232, 235 e 241 della disciplina della rottamazione-quater

  • L. n. 145/2018, art. 1, commi 184-185

    richiamata come precedente definizione agevolata già attivata sugli stessi carichi

  • L. n. 197/2022, art. 1, comma 236

    costituisce la norma decisiva sulla estinzione del giudizio per rottamazione-quater

  • L. n. 197/2022, art. 1, comma 244

    regola gli effetti dell'eventuale inadempimento rateale sul piano della riscossione

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, l'estinzione del giudizio tributario può essere dichiarata quando la procedura amministrativa si è perfezionata con la domanda del debitore contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi e con la comunicazione dell'agente sulle somme e sulle rate, senza necessità che sia stato pagato integralmente l'intero piano rateale.
  • La documentazione richiesta nel giudizio riguarda i pagamenti già effettuati; non è richiesto, ai fini dell'estinzione processuale, il completo adempimento di tutte le rate concordate, che rileva invece sul diverso piano dell'efficacia della definizione del debito.
  • L'eventuale mancato o tardivo pagamento delle rate successive non riapre il giudizio dichiarato estinto, ma produce effetti solo sul recupero del credito da parte dell'Erario secondo la disciplina speciale della definizione agevolata.
  • L'interpretazione della norma agevolatrice deve evitare di trasformare la fattispecie di estinzione del giudizio in una mera sospensione protratta fino al termine finale del piano, soluzione incompatibile con il dato letterale, con la deflazione del contenzioso e con il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpunugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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