Cassazione Civile, Ordinanza n. 24364/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da una domanda di ripetizione di indebito proposta da una società e da un socio-correntista contro una banca, in relazione a presunti addebiti illegittimi su due conti correnti e su un contratto di mutuo. In parallelo, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo passivo di uno dei conti; l’opposizione a decreto ingiuntivo si era conclusa con condanna degli opponenti per un importo inferiore a quello ingiunto. In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto alla sola società una somma a titolo di rideterminazione del saldo del conto corrente, e la corte d’appello aveva accolto l’impugnazione solo sulle spese. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: 1) violazione delle regole sulla riunione di procedimenti e nullità della sentenza per mancata riunione di due cause ritenute connesse, con asserita violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo; 2) omessa pronuncia sul motivo d’appello che denunciava una violazione dell’art. 183 c.p.c.; 3) contestazione della pretesa efficacia di giudicato della sentenza resa nell’opposizione a decreto ingiuntivo, anche rispetto a domande di usura e ripetizione di indebito; 4) censura sulla rilevabilità d’ufficio dell’usura e sull’omessa pronuncia circa il tasso effettivo globale annuo e la nullità degli addebiti; 5) omessa pronuncia sulla domanda concernente il tasso effettivo del mutuo, asseritamente superiore sia al tasso nominale sia al tasso soglia; 6) ulteriore omessa pronuncia e violazioni in tema di tassi usurari e valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile: ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la mancata riunione di cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice e non determina nullità della sentenza; che il secondo motivo era fuori bersaglio perché l’omessa pronuncia non riguarda questioni processuali; che il terzo era rivolto contro una sentenza già passata in giudicato; e che il quarto, quinto e sesto motivo erano inammissibili per indebita mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., mirando in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze della consulenza tecnica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata e condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La pronuncia ribadisce che la mancata riunione di procedimenti connessi non integra di per sé nullità, che l’omessa pronuncia attiene alle domande di merito e non alle questioni processuali, che non è censurabile in cassazione una sentenza già passata in giudicato, e che non è ammissibile cumulare in modo promiscuo violazioni di legge e vizio motivazionale per ottenere una rivalutazione del merito.
Norme richiamate
La mancata riunione dei procedimenti non determina nullità della sentenza; il provvedimento di riunione non incide sulla validità degli atti e della decisione.
La riunione di cause connesse è rimessa a una valutazione di opportunità del giudice di merito e attiene all’ordine del procedimento, non alla validità della decisione; la sua mancata adozione non inficia la sentenza.
art. 25 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione al giudice naturale, ma la Corte non vi ha ravvisato una violazione idonea a determinare nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti come parametro del giusto processo, ma la Corte ha escluso che il diniego di riunione produca nullità processuale.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti come parametro di ragionevolezza, senza esito utile nel giudizio di legittimità.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che le asserite violazioni sulla riunione di procedimenti comportino invalidità.
Invocato per nullità della sentenza, ma senza superare la ratio decidendi della corte territoriale.
L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande di merito, non rispetto a questioni processuali; inoltre non è utilizzabile per censurare la pretesa mancata considerazione di domande già coperte da giudicato o formulate in modo promiscuo.
La doglianza relativa alle scansioni processuali della trattazione è stata ritenuta non idonea a integrare omessa pronuncia.
La sentenza passata in giudicato preclude la riproposizione delle medesime questioni tra le stesse parti.
Richiamato dai ricorrenti per la pregiudizialità, ma la censura non è stata accolta perché il motivo mirava a rimettere in discussione un giudicato.
Richiamato in relazione agli interessi usurari; la Corte non entra nel merito della pretesa usurarietà, dichiarando inammissibili le censure.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro dell’usura, ma non esaminato nel merito per inammissibilità dei motivi.
Richiamata con riferimento ai tassi soglia e alla disciplina dell’usura bancaria.
Richiamato sul riparto dell’onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per cumulo eterogeneo di doglianze.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.
La Corte ribadisce che non è consentito cumulare e sovrapporre in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizio motivazionale per ottenere un nuovo esame del merito.
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata riunione di procedimenti connessi, anche quando astrattamente opportuna o persino doverosa, non comporta di per sé nullità delle sentenze emesse nei giudizi separati, perché la riunione ex art. 274 c.p.c. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, non le questioni meramente processuali o le scansioni del procedimento.
- Una censura diretta contro una sentenza già passata in giudicato è inammissibile, essendo precluso rimetterne in discussione gli effetti mediante un diverso giudizio.
- In cassazione è inammissibile la formulazione di motivi cumulativi e indistinti che sovrappongano violazione di legge e vizio di motivazione su una medesima questione, specie quando la sostanza della doglianza sia una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie o tecniche.
- La preclusione derivante dal giudicato sostanziale impedisce di riesaminare le stesse questioni tra le medesime parti, anche se riproposte sotto etichette diverse come usura, indebito o saldo di conto corrente.
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