Cassazione Civile, Ordinanza n. 24362/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato quattordici cartelle di pagamento deducendone l'illegittimità sotto diversi profili. In primo grado la decisione era stata parzialmente favorevole, con cessazione della materia del contendere per cinque cartelle e accoglimento per le altre per difetto di prova della notificazione. In appello, però, la C.T.R. aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato plurime violazioni di norme sostanziali e processuali in tema di notificazione degli atti, prescrizione e interesse ad agire, oltre a vizi motivazionali; con il secondo ha censurato la statuizione sulle spese e la relativa motivazione. La Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata della C.T.R., completa di attestazione di conformità: risultava depositata soltanto la sentenza di primo grado e anche la notifica era riferita a quest'ultima, non alla decisione d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 369, comma 2, e 366, comma 2, c.p.c., rilevando che non era stata depositata la copia autentica della sentenza della C.T.R. impugnata, completa della dichiarazione di conformità. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate si era costituita solo per l'eventuale udienza di discussione e le altre parti erano rimaste intimate.
Norme richiamate
il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, completa dei suoi elementi costitutivi, è necessario ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione
l'omesso deposito della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso, quale sanzione per un'omissione che impedisce l'avvio del controllo di legittimità
art. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prescrizione/legittimità delle cartelle
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prescrizione
richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione degli atti
richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione degli atti
richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione degli atti
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in relazione alle regole di notifica degli atti tributari
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 603 del 1973
richiamato dal ricorrente in relazione alle regole di notifica degli atti tributari
art. 69 d.P.R. n. 603 del 1973
richiamato dal ricorrente in relazione alle regole di notifica degli atti tributari
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in relazione all'impugnazione degli atti tributari
richiamati dal ricorrente per vizi di ultrapetizione e motivazione
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di spese nel processo tributario
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di spese nel processo tributario
richiamato dal ricorrente per la liquidazione dei compensi e delle spese
richiamati dal ricorrente in tema di condanna e compensazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, completa di attestazione di conformità e degli elementi idonei a identificarla come decisione oggetto di impugnazione, è requisito di procedibilità.
- La mancata produzione della sentenza effettivamente impugnata non è sanata dal deposito di un diverso provvedimento del giudice di grado inferiore né dalla sua notificazione alle controparti.
- L'improcedibilità opera come sanzione processuale per l'omissione documentale che impedisce il controllo di legittimità sulla decisione gravata.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e può limitarsi a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- Se la parte intimata non svolge attività difensiva e si costituisce solo in via eventuale, non vi è normalmente luogo a provvedere sulle spese.
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