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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24362/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato quattordici cartelle di pagamento deducendone l'illegittimità sotto diversi profili. In primo grado la decisione era stata parzialmente favorevole, con cessazione della materia del contendere per cinque cartelle e accoglimento per le altre per difetto di prova della notificazione. In appello, però, la C.T.R. aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato plurime violazioni di norme sostanziali e processuali in tema di notificazione degli atti, prescrizione e interesse ad agire, oltre a vizi motivazionali; con il secondo ha censurato la statuizione sulle spese e la relativa motivazione. La Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata della C.T.R., completa di attestazione di conformità: risultava depositata soltanto la sentenza di primo grado e anche la notifica era riferita a quest'ultima, non alla decisione d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 369, comma 2, e 366, comma 2, c.p.c., rilevando che non era stata depositata la copia autentica della sentenza della C.T.R. impugnata, completa della dichiarazione di conformità. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate si era costituita solo per l'eventuale udienza di discussione e le altre parti erano rimaste intimate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, completa di attestazione di conformità e degli elementi idonei a identificarla come decisione oggetto di impugnazione, è requisito di procedibilità.
  • La mancata produzione della sentenza effettivamente impugnata non è sanata dal deposito di un diverso provvedimento del giudice di grado inferiore né dalla sua notificazione alle controparti.
  • L'improcedibilità opera come sanzione processuale per l'omissione documentale che impedisce il controllo di legittimità sulla decisione gravata.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e può limitarsi a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
  • Se la parte intimata non svolge attività difensiva e si costituisce solo in via eventuale, non vi è normalmente luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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