Cassazione Civile, Ordinanza n. 24363/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché ridetermini la liquidazione delle spese di lite nel rispetto dei parametri inderogabili e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la società aveva appellato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, sostenendo che il giudice avesse riconosciuto un importo inferiore ai minimi tariffari. La Corte tributaria regionale aveva respinto l'appello ritenendo congrua la liquidazione effettuata in primo grado. In cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere il giudice di merito liquidato le spese senza rispettare le tariffe ministeriali, assumendo che il valore della causa fosse pari a euro 1.899.954,36. L'Agenzia controricorrente eccepiva l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, anche in relazione alla corretta individuazione del valore della controversia ex art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha ritenuto superata l'eccezione, perché il valore era comunque stato indicato e il giudice poteva determinarlo d'ufficio; ha poi affrontato il tema centrale della derogabilità dei minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, concludendo che il giudice non può scendere sotto i valori minimi inderogabili. Poiché il giudice di appello era sceso al di sotto di tali minimi, il ricorso è stato accolto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La liquidazione delle spese deve avvenire secondo i criteri legali applicabili; la censura è fondata se il giudice si discosta indebitamente dai parametri minimi inderogabili.
art. 92 c.p.c.
Richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite, in combinazione con l'art. 91 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del vizio dedotto in cassazione, per denunciare errori di diritto processuale nella liquidazione delle spese.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
Il valore della causa tributaria è dato dall'entità del tributo, oltre sanzioni e interessi; la Corte richiama tale criterio per la corretta individuazione dello scaglione tariffario.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
Nel testo novellato dal D.M. 37/2018 prevede limiti massimi di aumento e soprattutto limiti massimi di diminuzione rispetto ai valori medi, che la Corte qualifica come inderogabili nei termini fissati dalla novella.
D.M. 37/2018
Ha modificato l'art. 4 del D.M. 55/2014 introducendo una disciplina che la Corte interpreta come volta a rendere inderogabili i minimi tabellari di liquidazione.
art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012
Attribuisce al Ministero della giustizia il compito di aggiornare biennalmente i parametri medi per i compensi professionali.
art. 13, comma 7, l. n. 247 del 2012
È richiamato per il criterio della trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali.
art. 101, paragrafo 1, TFUE
La previsione di minimi tariffari professionali non è ritenuta in contrasto con la disciplina euro-unitaria sulla concorrenza, se fissata da un organismo pubblico per finalità di interesse generale.
Direttiva 2006/123/CE, art. 15, comma 2, lettera g)
Richiamata per affermare che i nuovi parametri hanno portata generale e non discriminatoria.
Massime di principio
- Quando la liquidazione giudiziale dei compensi professionali e delle spese di lite è effettuata sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi previsti per lo scaglione applicabile, perché tali soglie hanno carattere inderogabile.
- Chi impugna in cassazione la liquidazione delle spese per violazione dei minimi tariffari deve indicare analiticamente le singole voci contestate e il valore della controversia rilevante per individuare lo scaglione applicabile; tuttavia il giudice può determinare d'ufficio il valore della causa ai fini della liquidazione.
- Nel processo tributario il valore della causa, ai fini degli scaglioni tariffari, si determina secondo l'entità del tributo, oltre sanzioni e interessi, e non sulla base di una diversa pretesa indicata dalla parte se non conforme al criterio legale.
- La disciplina dei parametri professionali fissati da fonte ministeriale adottata per finalità di interesse generale e trasparenza non contrasta, di per sé, con i principi eurounitari in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi.
- La flessibilità riconosciuta al giudice nella liquidazione dei compensi professionali non può tradursi in importi simbolici o in riduzioni eccedenti il limite massimo previsto dalla normativa applicabile, poiché ciò comprimerebbe il decoro professionale e la prevedibilità delle liquidazioni.
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