Cassazione Civile, Ordinanza n. 24370/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A seguito di un accertamento ispettivo su una banca, l'autorità di vigilanza irrogava a un componente dell'organo di controllo, in qualità di presidente del collegio sindacale, tre sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 283.220,00, contestandogli: mancate comunicazioni all'organo di vigilanza e errate segnalazioni; mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo consolidato; inosservanza delle forme tecniche di bilancio, il tutto connesso alla c.d. operazione Fresh. L'opponente chiedeva l'annullamento delle sanzioni o, in subordine, la loro riduzione al minimo edittale. La corte d'appello rigettava l'opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sui doveri del collegio sindacale, sostenendo che la responsabilità dei sindaci non potesse estendersi al mancato impedimento dell'illecito gestorio e che, in assenza di indici rivelatori o di consapevolezza dell'illecito degli amministratori, non potesse configurarsi alcuna colpa omissiva; 2) violazione degli artt. 6 e 7 CEDU e dell'art. 117 Cost., assumendo che le sanzioni Banca d'Italia avessero natura sostanzialmente penale e che pertanto dovesse valere la presunzione di innocenza, incompatibile con la presunzione di colpevolezza posta dall'art. 3 l. n. 689/1981; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. n. 689/1981 per contrasto con la CEDU, nella parte in cui consente di presumere la colpevolezza dell'accusato imponendogli di provare la propria innocenza; 4) violazione dei criteri legali di determinazione della sanzione, lamentando che la corte territoriale non avesse rivalutato il quantum e che la vigilanza avesse applicato criteri non previsti dalla legge, equiparando indebitamente le posizioni dei sindaci a quelle degli esponenti gestori. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che i sindaci devono dare prova di avere esercitato effettivamente i poteri di controllo quando emergano indici rivelatori dell'illecito, che le sanzioni in esame non hanno natura sostanzialmente penale ai fini CEDU, che la questione di legittimità costituzionale era quindi irrilevante, e che la quantificazione sanzionatoria era congrua e sorretta da motivazione sufficiente; pertanto ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva respinto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità di vigilanza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha escluso sia l'errore nella ricostruzione dei doveri del collegio sindacale, sia la natura sostanzialmente penale delle sanzioni bancarie ai fini CEDU, sia vizi nella determinazione del quantum sanzionatorio.
Norme richiamate
disposizione sanzionatoria richiamata come base del potere di irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli esponenti bancari
norma che delimita i compiti di vigilanza del collegio sindacale, intesi non come controllo meramente formale ma sostanziale
richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti dei poteri ispettivi dei sindaci delle società quotate
pone una presunzione di colpa superabile dal trasgressore con prova contraria; la Corte ne esclude il contrasto con la CEDU perché le sanzioni in esame non sono sostanzialmente penali
criteri legali di commisurazione della sanzione richiamati per ritenere congrua la quantificazione operata dall'autorità e confermata dal giudice
artt. 6 e 7 CEDU
invocati per sostenere la natura penale delle sanzioni e l'applicabilità della presunzione di innocenza; la Corte esclude tale natura nel caso concreto
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di legittimità costituzionale per il dedotto contrasto tra art. 3 l. n. 689/1981 e CEDU
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 385/1993
norma violata secondo l'atto sanzionatorio per mancata comunicazione all'organo di vigilanza e errate segnalazioni
art. 66, comma 1, d.lgs. n. 385/1993
norma violata secondo l'atto sanzionatorio in relazione a segnalazioni e comunicazioni di vigilanza
art. 67, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 385/1993
norma violata secondo l'atto sanzionatorio per il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo consolidato
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 38/2005
richiamato nella contestazione relativa alle forme tecniche di bilancio
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 385/1993
richiamato nella contestazione relativa alla disciplina bancaria e ai profili di vigilanza
richiamato nella contestazione relativa alle forme tecniche di bilancio
d.lgs. n. 87/1992
richiamato quale ulteriore fonte della disciplina contabile applicata alla contestazione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
utilizzato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
menzionato indirettamente nel ragionamento sui poteri di attivazione e controllo dell'organo sindacale, ma non costituisce il fulcro della decisione
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori bancari nei confronti dei componenti dell'organo di controllo, la responsabilità non è esclusa dalla sola dedotta ignoranza dell'illecito gestorio: il sindaco, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere effettivamente esercitato i poteri di vigilanza e di attivazione che la situazione concretamente esigeva.
- La configurabilità della colpa omissiva dei sindaci dipende dall'esistenza di indici rivelatori dell'operazione o dell'illecito che rendano esigibile uno sforzo diligente di verifica e reazione; l'occultamento informativo da parte degli amministratori, da solo, non basta a escludere la responsabilità se il controllo avrebbe potuto intercettare anomalie percepibili.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Banca d'Italia agli esponenti bancari, nella disciplina considerata, non hanno natura sostanzialmente penale ai fini della CEDU quando, per gravosità e incidenza, non siano assimilabili alle sanzioni previste per altre fattispecie di mercato più afflittive.
- Quando la sanzione è prevista tra un minimo e un massimo, la sua determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice o dell'autorità, purché resti entro i limiti legali e sia desumibile dalla motivazione complessiva; non è necessaria una specifica esplicitazione analitica di tutti i criteri di calcolo in sentenza, se la valutazione risulta comunque compiuta.
- In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la gravità del fatto ai fini della quantificazione non deve essere ricavata solo dall'elemento soggettivo, potendo rilevare anche l'oggettiva incidenza della condotta sulla corretta rappresentazione societaria e sulla stabilità dell'intermediario.
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