Cassazione Civile, Ordinanza n. 24371/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione di ristrutturazione di un'esposizione debitoria verso la banca, realizzata mediante due mutui fondiari e contratti di pegno su titoli posti a garanzia. Il giudice di primo grado aveva declinato la competenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore dei fori convenzionali di Napoli o Avellino, valorizzando le clausole di foro esclusivo contenute nei contratti di mutuo e ritenendo non applicabile la disciplina consumeristica. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con regolamento di competenza, sostenendo che: le clausole di foro si riferivano espressamente ai soli soggetti che non rivestono la qualità di consumatore; i mutui sarebbero stati meri atti esecutivi di una più ampia intesa negoziale, in cui il contratto principale sarebbe stato il pegno titoli e i mutui uno strumento tecnico di rimodulazione della posizione debitoria; i mutui non sarebbero stati veri finanziamenti fondiari, anche per l'asserita irrisorietà della garanzia ipotecaria; l'azione sarebbe stata in sostanza risarcitoria per l'inadempimento della banca nella gestione dei fondi costituiti in pegno, con domande di nullità solo accessorie; la clausola di foro non avrebbe potuto prevalere sulla tutela consumeristica e mancava prova di una valida trattativa individuale sulle clausole vessatorie. La banca ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'operazione nel suo complesso fosse frutto di una trattativa individuale e di un accordo complesso di rinegoziazione di una rilevante esposizione debitoria, con collegamento funzionale tra mutui e pegni titoli; da ciò ha desunto l'inapplicabilità della disciplina consumeristica, sia per la mancanza della qualità di consumatore in capo al ricorrente, sia perché l'assetto negoziale risultava oggetto di specifica negoziazione. Ha inoltre valorizzato la specifica sottoscrizione della clausola di foro esclusivo contenuta nei mutui, rilevando che, per effetto del collegamento funzionale, essa si estende anche alle controversie relative alla dedotta violazione degli obblighi di correttezza e diligenza nella gestione dei fondi oggetto di pegno. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 121 TUB
Richiamato per affermare che la disciplina del credito al consumo ha un limite oggettivo di applicazione che nel caso concreto è superato, rendendola inapplicabile.
art. 122, comma 1, TUB
Interpretato come norma che circoscrive l'operatività della disciplina consumeristica dei finanziamenti in base a requisiti oggettivi non ricorrenti nella fattispecie.
art. 33, comma 2, lett. u), Codice del Consumo
Ritenuto non applicabile perché la controversia non ricade nella disciplina consumeristica, mancando la qualità di consumatore e risultando l'operazione oggetto di trattativa individuale.
art. 1341 c.c.
La clausola di foro esclusivo è stata considerata validamente approvata specificamente e quindi efficace.
Massime di principio
- La disciplina sulle clausole abusive e sul foro del consumatore presuppone, in via preliminare, che il contraente rivesta effettivamente la qualità di consumatore; tale qualità deve risultare da elementi fattuali concreti e può essere esclusa quando l'operazione sia riferibile a una rinegoziazione di significativa esposizione debitoria con finalità non personali.
- Quando più negozi sono funzionalmente collegati e integrano un'unica operazione economica oggetto di trattativa individuale, la verifica sull'applicabilità della disciplina consumeristica va compiuta sull'assetto complessivo e non sulla singola clausola o sul singolo contratto isolatamente considerato.
- La clausola di foro esclusivo specificamente approvata ex art. 1341 c.c. conserva efficacia anche per le controversie che investono obblighi connessi all'operazione complessiva e ai rapporti funzionalmente collegati, salvo che operi una disciplina inderogabile incompatibile.
- Il richiamo contrattuale al Codice del Consumo non è di per sé sufficiente a fondare l'applicazione della relativa disciplina se mancano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'ordinamento.
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